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Gazzetta del 08 ottobre 2011 - n. 235
Deliberazione del 05 maggio 2011 - n. 46/2011

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA - DELIBERAZIONE 5 maggio 2011 - Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici (legge 289/2002, articolo 80, comma 21). Relazione semestrale al 30 giugno 2010 sullo stato di avanzamento del 1° e del 2° programma stralcio. (Deliberazione n. 46/2011). (11A13080) - (GU n. 235 del 8-10-2011 )

ArgomentoFinanziamenti
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

DELIBERAZIONE 5 maggio 2011 

Piano  straordinario  per  la  messa  in  sicurezza   degli   edifici
scolastici  (legge  289/2002,  articolo  80,  comma  21).   Relazione
semestrale al 30 giugno 2010 sullo stato di avanzamento del 1° e  del
2° programma stralcio. (Deliberazione n. 46/2011). (11A13080) 

 
 
 
                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Vista la legge 11 gennaio  1996,  n.  23  e,  in  particolare,  gli
articoli 3 e 4 che dettano norme in materia di edilizia scolastica; 
  Vista la legge 21 dicembre  2001,  n.  443,  che,  all'art.  1,  ha
stabilito  che  le  infrastrutture  pubbliche   e   private   e   gli
insediamenti strategici  e  di  preminente  interesse  nazionale,  da
realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo  del  Paese,  vengano
individuati dal Governo attraverso un Programma formulato  secondo  i
criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo,
demandando  a  questo  Comitato  di  approvare,  in  sede  di   prima
applicazione della legge, il suddetto Programma entro il 31  dicembre
2001; 
  Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che all'art. 13 -  oltre  ad
autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la
realizzazione delle opere incluse nel Programma approvato  da  questo
Comitato - reca  modifiche  al  menzionato  art.  1  della  legge  n.
443/2001; 
  Visto l'art. 80, comma 21, della legge 27  dicembre  2002,  n.  289
(legge finanziaria 2003),  che  prevede,  nell'ambito  del  Programma
delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre  2003,
n.  443,  la  predisposizione  -  da   parte   del   Ministro   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  -  di  un  «Piano
straordinario per la messa in sicurezza  degli  edifici  scolastici»,
con particolare riguardo a quelli insistenti nelle  zone  soggette  a
rischio sismico, disponendo la sottoposizione di detto Piano a questo
Comitato, sentita la Conferenza Unificata; 
  Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, che - all'art. 3, comma 91
- ha destinato al suddetto Piano un importo non inferiore al  10  per
cento delle risorse di cui alla legge n.  166/2002,  che  risultavano
disponibili alla data del 1° gennaio 2004; 
  Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191  (legge  finanziaria  2010)
che all'art. 2, comma 239, al fine di garantire condizioni di massima
celerita' nella realizzazione degli interventi necessari per la messa
in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle scuole,  dispone  che,
entro la data del 30 giugno 2010,  previa  approvazione  di  apposito
atto  di  indirizzo   delle   Commissioni   parlamentari   permanenti
competenti  per  materia  nonche'  per   i   profili   di   carattere
finanziario,  siano   individuati   gli   interventi   di   immediata
realizzabilita' fino all'importo di  300  milioni  di  euro,  con  la
relativa  ripartizione  degli  importi  tra  gli  enti   territoriali
interessati, nell'ambito delle misure e con le modalita' previste  ai
sensi dell'art. 7-bis del decreto-legge 1° settembre  2008,  n.  137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169; 
  Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,  convertito  dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2,  con  il  quale,  all'art.  21,  per  la
prosecuzione  degli   interventi   di   realizzazione   delle   opere
strategiche di preminente interesse nazionale di cui  alla  legge  n.
443/2001  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,   e'   stata
autorizzata la concessione di  due  contributi  quindicennali  di  60
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009  e  150  milioni  di
euro annui a decorrere dall'anno 2010; 
  Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163  («Codice  dei
contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture   in
attuazione delle direttive 2004/17/CE  e  2004/18/CE»)  e  successive
modificazioni e integrazioni, e visti in particolare: 
    la parte II, titolo III, capo IV, concernente «Lavori relativi  a
infrastrutture   strategiche    e    insediamenti    produttivi»    e
specificamente  l'art.   163,   che   conferma   la   responsabilita'
dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attivita'  di  questo
Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che  puo'
in proposito avvalersi di apposita «Struttura tecnica di missione»; 
    l'art. 256, che ha abrogato  il  decreto  legislativo  20  agosto
2002, n. 190, concernente la «Attuazione della legge n. 443/2001  per
la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi
strategici e di interesse nazionale»,  come  modificato  dal  decreto
legislativo 17 agosto 2005, n. 189; 
  Vista la delibera 20 dicembre 2004, n. 102 (G.U. n. 186/2005),  con
la quale questo Comitato, ai sensi del combinato  disposto  dell'art.
80, comma 21, della legge n. 289/2002 e dell'art. 3, comma 91,  della
legge n. 350/2003: 
    ha quantificato in complessivi 43,9  milioni  di  euro  la  quota
disponibile per il Piano straordinario all'esame, a valere sui limiti
di impegno previsti dall'art. 13 della legge n. 166/2002 e successive
modificazioni e integrazioni e non ancora  assegnati  al  1°  gennaio
2004, al netto della riserva per i beni e le attivita'  culturali  di
cui all'art. 60, comma 4, della legge n. 289/2002, per un  volume  di
investimenti pari a 474,7 milioni di euro; 
    ha approvato il 1° Programma stralcio del suddetto Piano, per  un
costo complessivo di 193,8 milioni di euro in termini  di  volume  di
investimenti, corrispondente ad un limite di impegno quindicennale di
17,3 milioni di euro, individuando il soggetto abilitato ad accendere
i relativi mutui nel titolare del  singolo  intervento  (Provincia  o
Comune); 
    ha invitato il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della
ricerca,  a  relazionare  periodicamente  sull'attuazione  di   detto
Programma stralcio e a  sottoporre  a  questo  Comitato,  non  appena
ultimato l'iter di rito, un altro Programma stralcio, da predisporre,
nei  limiti  del  volume  di  investimenti  attivabili  al  tasso  di
interesse praticato al momento dalla Cassa depositi e  prestiti,  con
la residua quota di limiti di impegno, pari complessivamente  a  26,6
milioni di euro; 
  Vista l'intesa istituzionale raggiunta, ai sensi del punto 5  della
suddetta delibera, dalla Conferenza Unificata  nella  seduta  del  13
ottobre 2005 e visto il relativo documento di attuazione; 
  Vista la delibera di questo Comitato 2 dicembre 2005, n. 157  (G.U.
n. 117/2006), con la quale, anche in  relazione  ai  contenuti  della
menzionata  intesa,  sono  state  apportate  alcune  modifiche   alla
delibera n. 102/2004 sopra citata e con la quale in particolare,  per
quanto concerne i  profili  regolatori,  e'  stato  previsto  che  le
«economie»  realizzate  nelle  varie  fasi   procedimentali   restino
vincolate alla realizzazione dell'intervento  sino  al  completamento
dello stesso e sono state fornite  indicazioni  sugli  adempimenti  a
carico degli istituti prescelti per il finanziamento  dai  vari  Enti
beneficiari; 
  Vista delibera 17 novembre 2006, n. 143 (G.U. n. 100/2007), con  la
quale questo Comitato ha approvato il 2° Programma stralcio di  messa
in sicurezza degli edifici scolastici,  ha  finanziato  il  Programma
medesimo per ulteriori 295,1 milioni di euro in termini di volume  di
investimento e ha proceduto al definanziamento di alcuni  interventi,
riprogrammando le relative  risorse  nell'ambito  delle  stesse  aree
originariamente destinatarie dei contributi; 
  Vista la delibera 18 dicembre 2008, n. 114 (G.U. n. 110/2009),  con
la quale questo Comitato: 
    ha accantonato per  la  prosecuzione  dell'attuazione  del  Piano
straordinario per la messa in sicurezza degli edifici  scolastici,  a
valere sullo stanziamento dei cui  all'art.  21  del  citato  decreto
legge n. 185/2008, le seguenti risorse: 
      una quota di 3 milioni di euro,  per  15  anni,  a  valere  sul
contributo di 60 milioni di euro decorrente dal 2009; 
      una quota di 7,5 milioni di euro, per 15  anni,  a  valere  sul
contributo di 150 milioni di euro decorrente dal 2010; 
    ha stabilito che la definitiva assegnazione delle suddette  quote
sarebbe avvenuta  sulla  base  del  3°  Programma  stralcio,  che  il
Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  -  d'intesa  con  il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - avrebbe
dovuto sottoporre a questo Comitato entro il 30 giugno 2009; 
  Vista la nota 3 novembre 2010, prot. n. 0012908, con  la  quale  il
Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  ha  trasmesso  la
«Relazione semestrale sull'avanzamento al 30  giugno  2010»  dei  due
Programmi stralcio approvati da questo Comitato con  le  delibere  n.
102/2004 e n. 143/2006; 
  Considerato che, per quanto riguarda la distribuzione territoriale,
gli importi assegnati al Mezzogiorno, ad esclusione  della  Sardegna,
Regione che non ha fatto pervenire la relativa relazione  semestrale,
assorbono circa il 67 per cento delle risorse; 
  Considerato  che  il  3°  Programma  stralcio  -  gia'   sottoposto
all'esame della Conferenza  Unificata  -  in  mancanza  del  relativo
parere non e' stato ancora sottoposto all'attenzione del Comitato; 
  Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
 
                             Prende atto 
 
della Relazione sullo stato di avanzamento al 30 giugno 2010 del 1° e
del 2° Programma stralcio del Piano straordinario  per  la  messa  in
sicurezza degli edifici scolastici, che in particolare evidenzia: 
  che, con riferimento al 1° Programma stralcio,  risulterebbero  non
avviati interventi per un valore di 18,5 milioni di euro, pari all'11
per cento dell'importo complessivo, a causa  soprattutto  di  ritardi
relativi  all'autorizzazione  e  alla  sottoscrizione  dei   relativi
contratti di mutuo, cosi' come previsti dall'art. 1, commi 511 e 512,
della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria 2007); 
  che, con riferimento al 2° Programma stralcio, si sono  riscontrate
situazioni di ritardo del tutto analoghe, con interventi non  avviati
per un ammontare di 97,8 milioni  di  euro,  pari  al  32  per  cento
dell'importo complessivo; 
  che, con riferimento  al  3°  Programma  stralcio,  non  e'  ancora
disponibile  l'atto  di  indirizzo  delle  Commissioni   parlamentari
permanenti competenti per materia previsto dal comma 239 dell'art.  1
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante  «Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»,  che,  al
fine di garantire condizioni di massima celerita' nella realizzazione
degli interventi necessari per la messa in sicurezza e  l'adeguamento
antisismico delle scuole, prevede l'individuazione  degli  interventi
di immediata realizzabilita'  fino  all'importo  complessivo  di  300
milioni di euro; 
 
                               Invita 
 
il Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  e  il  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca a fornire un quadro
complessivo  delle  iniziative  in  atto  in  materia   di   edilizia
scolastica, con riferimento sia  ai  costi  che  alle  disponibilita'
esistenti e al relativo stato di attuazione. 
  Roma, 5 maggio 2011 
 
                                            Il Presidente: Berlusconi 
 
Il segretario : Micciche' 

Registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 2011 
Ufficio  controllo  Ministeri  economico-finanziari,  registro  n.  9
Economia e finanze, foglio n. 371