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Gazzetta del 01 febbraio 2010 - n. 25
Decreto Legislativo del 31 dicembre 2009 - n. 213

DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 2009, n. 213 - Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165. (10G0013) (GU n. 25 del 1-2-2010 ) - note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/02/2010

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DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 2009 , n. 213 

Riordino degli enti di ricerca in attuazione  dell'articolo  1  della
legge 27 settembre 2007, n. 165. (10G0013) 

          
            Capo I   Riordino degli enti di ricerca  
          
        
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 9, 33, 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n.  204,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  novembre  1998,
n. 439; 
  Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.  419,  concernente
il riordino del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma  degli
articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286,  concernente
l'istituzione del  Servizio  nazionale  di  valutazione  del  sistema
educativo  di  istruzione  e  di  formazione,  nonche'  il   riordino
dell'omonimo istituto a norma degli articoli 1 e  3  della  legge  28
marzo 2003, n. 53; 
  Visto l'articolo 1, commi 612,  613,  614  e  615  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2007, n.  147,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176; 
  Vista  la  legge  27  settembre  2007,   n.   165,   e   successive
modificazioni; 
  Visto l'articolo 17  del  decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 12 novembre 2009; 
  Acquisiti i pareri delle competenti  Commissioni  parlamentari  del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; 
  Ritenuto  di  non  accogliere  la  condizione  espressa  dalla  VII
Commissione permanente del  Senato  relativa  all'applicazione  anche
all'INFN  della  disciplina  generale  prevista  per  i  consigli  di
amministrazione degli enti data la  peculiarita'  dell'organizzazione
dell'ente medesimo; 
  Ritenuto  di  non  accogliere  la  condizione  espressa  dalla  VII
Commissione permanente del Senato relativa al ripristino  del  parere
delle commissioni parlamentari sulle nomine dei presidenti degli enti
in quanto la nuova procedura si fonda su  una  scelta  dei  candidati
attraverso  criteri  selettivi  e  di  valutazione  operati  da   uno
specifico comitato selettivo di alto profilo; 
  Ritenuto  di  non  accogliere  la  condizione  espressa  dalla  VII
Commissione permanente del Senato circa la possibilita',  nella  fase
di prima  attuazione  della  riforma,  per  i  presidenti  di  essere
rinominati qualora abbiano ricoperto l'incarico medesimo per meno  di
otto anni in quanto si e' accolta una  condizione  differente,  posta
sul medesimo comma, dalla VII Commissione della  Camera  al  fine  di
uniformare il trattamento tra presidenti e componenti dei consigli di
amministrazione; 
  Ritenuto  di  non  accogliere  la  condizione  espressa  dalla  VII
Commissione permanente della  Camera  relativa  all'eliminazione  del
numero massimo dei componenti dei consigli di amministrazione  e  dei
consigli  tecnico-scientifici  in  quanto  entrambe  le  disposizioni
realizzano la delega  prevista  dalla  legge  n.  165/2007,  fissando
limiti e metodo della prevista riduzione; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 17 dicembre 2009; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   di
concerto  con  i  Ministri  per   la   pubblica   amministrazione   e
l'innovazione, dell'economia e delle finanze e per la semplificazione
normativa; 
 
                              E m a n a 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                Obiettivi del riordino e definizioni 
 
  1. Allo scopo di promuovere, sostenere, rilanciare e razionalizzare
le attivita' nel  settore  della  ricerca,  di  garantire  autonomia,
trasparenza ed efficienza nella gestione e di provvedere al  riordino
della disciplina relativa agli  statuti  e  agli  organi  degli  enti
pubblici   nazionali   di    ricerca,    vigilati    dal    Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,  e'  emanato  il
presente decreto legislativo, nel rispetto  dei  principi  e  criteri
direttivi indicati nell'articolo 18 della legge 15 marzo 1997, n.  59
e di quelli fissati dalla legge delega 27  settembre  2007,  n.  165,
cosi' come modificata dalla lettera a) del comma 1  dell'articolo  27
della legge 18 giugno 2009, n. 69. 
  2.  Agli  effetti  del  presente  decreto  legislativo,   ove   non
diversamente disposto, si intendono: 
    a) per enti di ricerca: gli enti pubblici  nazionali  di  ricerca
vigilati dal  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca; 
    b)  per  Ministro  e  Ministero:  rispettivamente,  il   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  e  il  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
    c)  per  PNR:  il  Programma  nazionale  della  ricerca,  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5  giugno  1998,  n.
204; 
    d) per PTA: Piano triennale di attivita', di cui all'articolo 5; 
    e) per DVS: il Documento di visione  strategica  decennale  degli
enti di ricerca, di cui all'articolo 5. 

        
                    Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Gli articoli  9,  33,  76  e  87  della  Costituzione
          stabiliscono che: 
                «Art. 9. - La Repubblica promuove lo  sviluppo  della
          cultura e  la  ricerca  scientifica  e  tecnica  Tutela  il
          paesaggio  e  il  patrimonio  storico  e  artistico   della
          Nazione». 
                «Art. 33.  - La Repubblica detta  le  norme  generali
          sulla istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli
          ordini e gradi. 
              Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole  ed
          istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. 
              La legge, nel fissare i diritti e  gli  obblighi  delle
          scuole non statali che chiedono la parita', deve assicurare
          ad esse piena liberta' e  ai  loro  alunni  un  trattamento
          scolastico equipollente a quello  degli  alunni  di  scuole
          statali. 
              E' prescritto un esame di Stato per  la  ammissione  ai
          vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di  essi
          e per l'abilitazione all'esercizio professionale. 
              Le  istituzioni  di  alta   cultura,   universita'   ed
          accademie, hanno il diritto di darsi  ordinamenti  autonomi
          nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.». 
              «Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa  non
          puo' essere delegato al Governo se non  con  determinazione
          di principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo
          limitato e per oggetti definiti.». 
              «Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e'  il  Capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. Puo'  inviare
          messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere
          e ne fissa la prima riunione. 
              Autorizza la presentazione alle Camere dei  disegni  di
          legge di iniziativa del Governo. 
              Promulga le leggi ed emana i decreti aventi  valore  di
          legge e i regolamenti. 
              Indice il referendum popolare nei casi  previsti  dalla
          Costituzione. 
              Nomina, nei casi indicati  dalla  legge,  i  funzionari
          dello Stato. 
              Accredita  e  riceve  i   rappresentanti   diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere. 
              Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara  lo
          stato  di  guerra  deliberato  dalle  Camere.  Presiede  il
          Consiglio  superiore  della  magistratura.  Puo'  concedere
          grazia e commutare le pene. 
              Conferisce le onorificenze della Repubblica.». 
              -  La  legge  15  marzo  1997,  n.  59   e   successive
          modificazioni  concernente:  «Delega  al  Governo  per   il
          conferimento di funzioni e compiti  alle  regioni  ed  enti
          locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per
          la semplificazione  amministrativa»,  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, S.O. 
              -  Il  decreto  legislativo  5  giugno  1998,  n.   204
          concernente:  «Disposizioni  per   il   coordinamento,   la
          programmazione e la valutazione  della  politica  nazionale
          relativa alla ricerca scientifica e  tecnologica,  a  norma
          dell'art. 11, comma 1, lettera d),  della  legge  15  marzo
          1997, n. 59,» e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  1°
          luglio 1998, n. 151. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre
          1998,  n.  439,  recante:  «Norme  di  semplificazione  dei
          procedimenti di approvazione e di rilascio  di  pareri,  da
          parte dei Ministeri  vigilanti,  in  ordine  alle  delibere
          adottate dagli organi collegiali degli  enti  pubblici  non
          economici in materia  di  approvazione  dei  bilanci  e  di
          programmazione dell'impiego di fondi disponibili,  a  norma
          dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997,  n.  59»,
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 1998, n.
          297. 
              - Il decreto  legislativo  29  ottobre  1999,  n.  419,
          concernente: «Riordinamento del sistema degli enti pubblici
          nazionali, a norma degli articoli 11 e 14  della  legge  15
          marzo 1997, n. 59», e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          15 novembre 1999, n. 268. 
              - Il decreto legislativo  19  novembre  2004,  n.  286,
          concernente:  «Istituzione  del   Servizio   nazionale   di
          valutazione  del  sistema  educativo  di  istruzione  e  di
          formazione, nonche' riordino dell'omonimo istituto, a norma
          degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53,»  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1°  dicembre  2004,  n.
          282. 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, commi 612, 613,  614
          e 615 della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  concernente:
          Disposizioni per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007): 
              «612. Al   fine   di   potenziare   la   qualificazione
          scientifica     nonche'     l'autonomia      amministrativa
          dell'Istituto nazionale  per  la  valutazione  del  sistema
          educativo di  istruzione  e  di  formazione  (INVALSI),  al
          decreto  legislativo  19  novembre  2004,  n.   286,   sono
          apportate  le  seguenti  modificazioni,  che   non   devono
          comportare oneri aggiuntivi a  carico  del  bilancio  dello
          Stato: 
                a) le parole: «Comitato direttivo»  sono  sostituite,
          ovunque ricorrano, dalle seguenti: «Comitato di indirizzo»; 
                b) l'art. 4 e' sostituito dal seguente: 
              «Art. 4. -  (Organi). -  1.  Gli  organi  dell'Istituto
          sono: 
                a) il Presidente; 
                b) il Comitato di indirizzo; 
                c) il Collegio dei revisori dei conti»; 
                  c)  all'art.  5,  il  comma  1  e'  sostituito  dal
          seguente: 
                «1. Il Presidente  e'  scelto  tra  persone  di  alta
          qualificazione scientifica e con  adeguata  conoscenza  dei
          sistemi  di  istruzione  e  formazione  e  dei  sistemi  di
          valutazione  in  Italia  ed  all'estero.  E'  nominato  con
          decreto   del   Presidente   della    Repubblica,    previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri,  su  designazione
          del Ministro, tra una  terna  di  nominativi  proposti  dal
          Comitato  di   indirizzo   dell'Istituto   fra   i   propri
          componenti.  L'incarico   ha   durata   triennale   ed   e'
          rinnovabile, con le medesime modalita',  per  un  ulteriore
          triennio»; 
                  d)  all'art.  6,  il  comma  1  e'  sostituito  dal
          seguente: 
                «1.  Il  Comitato  di  indirizzo  e'   composto   dal
          presidente e da otto membri, nel rispetto del principio  di
          pari  opportunita',  dei  quali   non   piu'   di   quattro
          provenienti  dal  mondo  della  scuola.  I  componenti  del
          Comitato sono scelti dal Ministro tra esperti  nei  settori
          di competenza dell'Istituto, sulla base di una  indicazione
          di candidati effettuata da un'apposita commissione,  previo
          avviso da pubblicare nella Gazzetta  Ufficiale  finalizzato
          all'acquisizione    dei    curricula.    La     commissione
          esaminatrice, nominata dal Ministro,  e'  composta  da  tre
          membri compreso  il  Presidente,  dotati  delle  necessarie
          competenze amministrative e scientifiche. 
              613.  L'INVALSI,   fermo   restando   quanto   previsto
          dall'art. 20 del contratto collettivo nazionale  di  lavoro
          relativo al personale dell'area V della  dirigenza  per  il
          quadriennio  normativo  2002-2005  ed  il   primo   biennio
          economico 2002-2003, pubblicato nel  supplemento  ordinario
          n. 113 alla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio  2006  e
          nel  rispetto  delle  prerogative  del  dirigente  generale
          dell'ufficio  scolastico  regionale,   sulla   base   delle
          indicazioni del Ministro della pubblica istruzione,  assume
          i seguenti compiti: 
                a) formula  al  Ministro  della  pubblica  istruzione
          proposte per la piena attuazione del sistema di valutazione
          dei dirigenti scolastici; 
                b)  definisce  le  procedure  da   seguire   per   la
          valutazione dei dirigenti scolastici; 
                c) formula proposte per la formazione dei  componenti
          del team di valutazione; 
                d) realizza il monitoraggio sullo  sviluppo  e  sugli
          esiti del sistema di valutazione. 
              614.  Le  procedure  concorsuali  di  reclutamento  del
          personale, di cui alla dotazione  organica  definita  dalla
          tabella A allegata al decreto legislativo 19 novembre 2004,
          n. 286,  devono  essere  espletate  entro  sei  mesi  dalla
          indizione dei relativi bandi,  con  conseguente  assunzione
          con  contratto  a  tempo   indeterminato   dei   rispettivi
          vincitori. 
              615. A decorrere dalla data di entrata in vigore  della
          presente legge, il presidente e i componenti  del  Comitato
          direttivo dell'INVALSI  cessano  dall'incarico.  In  attesa
          della costituzione dei  nuovi  organi,  il  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri,  su  proposta  del  Ministro  della
          pubblica  istruzione,  nomina   uno   o   piu'   commissari
          straordinari.». 
              - Il decreto-legge 7 settembre 2007, n.  147,  recante:
          «Disposizioni  urgenti  per  assicurare  l'ordinato   avvio
          dell'anno scolastico 2007-2008 ed in  materia  di  concorsi
          per ricercatori universitari», e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 7 settembre 2007, n. 208 e convertito  in  legge,
          con modificazioni, dall'art. 1, della legge25 ottobre 2007,
          n. 176, pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  26  ottobre
          2007, n. 250. 
              - La legge 27 settembre  2007,  n.  165,  e  successive
          modificazioni recante: «Delega al  Governo  in  materia  di
          riordino  degli  enti  di  ricerca»,  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 10 ottobre 2007, n. 236. 
              - Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto-legge 1°
          luglio  2009,  n.  78  (Provvedimenti  anticrisi,   nonche'
          proroga  di   termini)   e   convertito   in   legge,   con
          modificazioni,  dalla  legge  3   agosto   2009,   n.   102
          (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
          1° luglio 2009, n.  78,  recante  provvedimenti  anticrisi,
          nonche' proroga di termini e della partecipazione  italiana
          a missioni internazionali): 
                «Art. 17 (Enti pubblici: economie,  controlli,  Corte
          dei conti). - 1. All'art. 26 del  decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n. 133, nel comma 1 sono apportate le seguenti
          modificazioni: 
                  a) nel secondo periodo le parole  «31  marzo  2009»
          sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2009»; 
                  b) dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente:
          «Il termine di cui al secondo periodo si  intende  comunque
          rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei
          Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino.». 
              2. All'art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007,
          n. 244 le parole «30 giugno  2009»  sono  sostituite  dalle
          seguenti: «31 ottobre 2009» e le parole da «su proposta del
          Ministro per la pubblica amministrazione  e  l'innovazione»
          fino  a  «Ministri  interessati»  sono   sostituite   dalle
          seguenti:  «su  proposta  del  Ministro  o   dei   Ministri
          interessati, di concerto con il Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione  e  l'innovazione,  il  Ministro   per   la
          semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione del
          programma di Governo e il Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze». 
              3. Con decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze, di concerto  con  il  Ministero  per  la  pubblica
          amministrazione e l'innovazione, da adottare entro sessanta
          giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto,  a
          ciascuna amministrazione vigilante sono  assegnati,  tenuto
          conto dei rispettivi settori e aree di riferimento, nonche'
          degli effetti derivanti dagli  interventi  di  contenimento
          della spesa di cui  ai  successivi  commi  5,  6  e  7  del
          presente articolo, gli obiettivi dei risparmi di  spesa  da
          conseguire  a  decorrere  dall'anno  2009,   nella   misura
          complessivamente indicata dall'art.  1,  comma  483,  della
          legge  27  dicembre  2006,  n.  296.   Le   amministrazioni
          vigilanti   competenti   trasmettono   tempestivamente    i
          rispettivi piani di razionalizzazione con indicazione degli
          enti assoggettati a riordino. 
              4. Nelle more  della  definizione  degli  obiettivi  di
          risparmio di cui al comma 3, il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze  e'  autorizzato  ad  accantonare  e  rendere
          indisponibile in maniera lineare, una quota  delle  risorse
          disponibili delle unita' previsionali di base del  bilancio
          dello Stato, individuate ai sensi dell'art.  60,  comma  3,
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  ai  fini
          dell'invarianza  degli  effetti  sull'indebitamento   netto
          della pubblica amministrazione. 
              4-bis. Gli schemi dei provvedimenti di cui al  comma  4
          sono trasmessi alle Camere  per  l'espressione  del  parere
          delle Commissioni competenti per  i  profili  di  carattere
          finanziario. I pareri sono  espressi  entro  trenta  giorni
          dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente  i  termini
          per l'espressione dei  pareri,  i  decreti  possono  essere
          comunque adottati. 
              5. Le amministrazioni vigilanti, previa verifica  delle
          economie gia' conseguite dagli enti ed  organismi  pubblici
          vigilati  in  relazione  ai  rispettivi  provvedimenti   di
          riordino, adottano interventi di  contenimento  strutturale
          della  spesa  dei  predetti  enti  e  organismi   pubblici,
          ulteriori rispetto a quelli gia'  previsti  a  legislazione
          vigente, idonei a garantire l'integrale  conseguimento  dei
          risparmi di cui al comma 3. 
              6. All'art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007,
          n. 244 sono aggiunte le seguenti lettere: 
                «h) la riduzione del numero degli uffici dirigenziali
          esistenti presso  gli  enti  con  corrispondente  riduzione
          degli   organici   del   personale   dirigenziale   e   non
          dirigenziale ed il contenimento delle spese  relative  alla
          logistica ed al funzionamento; 
                i)  la  riduzione  da  parte  delle   amministrazioni
          vigilanti del numero dei  propri  uffici  dirigenziali  con
          corrispondente  riduzione  delle  dotazioni  organiche  del
          personale  dirigenziale  e  non  dirigenziale  nonche'   il
          contenimento  della  spesa   per   la   logistica   ed   il
          funzionamento.». 
              7.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  e  sino  al  conseguimento  degli  obiettivi   di
          contenimento   della    spesa    assegnati    a    ciascuna
          amministrazione ai sensi del comma 3, le amministrazioni  e
          gli  enti  interessati  dall'attuazione  del  comma  3  del
          presente articolo non possono procedere a nuove  assunzioni
          di personale  a  tempo  determinato  e  indeterminato,  ivi
          comprese quelle  gia'  autorizzate  e  quelle  previste  da
          disposizioni di carattere speciale.  Sono  fatte  salve  le
          assunzioni del personale diplomatico, dei corpi di  polizia
          e  delle  amministrazioni  preposte  al   controllo   delle
          frontiere, delle forze  armate,  del  Corpo  nazionale  dei
          Vigili del fuoco, delle universita', degli enti di ricerca,
          del personale di magistratura e  del  comparto  scuola  nei
          limiti consentiti dalla normativa vigente. Per le finalita'
          di cui al comma 4 dell'art.  34-bis  del  decreto-legge  30
          dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono altresi' fatte salve le
          assunzioni dell'Agenzia italiana  del  farmaco  nei  limiti
          consentiti dalla normativa vigente. 
              8. Entro il 30 novembre 2009 le amministrazioni di  cui
          al comma 3 comunicano, per il tramite dei competenti uffici
          centrali di bilancio, al Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello
          Stato  ed  al  Dipartimento  della  funzione  pubblica   le
          economie conseguite in via strutturale in riferimento  alle
          misure relative agli enti ed  organismi  pubblici  vigilati
          ed, eventualmente, alle spese relative al proprio  apparato
          organizzativo. Le economie conseguite dagli  enti  pubblici
          che non ricevono contributi a carico dello  Stato,  inclusi
          nell'elenco  adottato  dall'ISTAT  ai  sensi  del  comma  5
          dell'art. 1 della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311,  ad
          eccezione delle Autorita' amministrative indipendenti, sono
          rese  indisponibili  fino  a  diversa  determinazione   del
          Ministro dell'economia e delle finanze di  concerto  con  i
          Ministri interessati. Ove  gli  obiettivi  di  contenimento
          della spesa assegnati ai sensi del comma  3  non  risultino
          conseguiti o siano stati conseguiti in modo parziale, fermo
          restando quanto previsto dal comma 7, trova applicazione la
          clausola di salvaguardia di  cui  all'art.  2,  comma  641,
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
              9.  In  esito  alla  comunicazione   da   parte   delle
          amministrazioni delle suddette economie di cui al comma  8,
          con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  di
          concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione  e
          l'innovazione e i Ministri interessati, e'  determinata  la
          quota da portare in riduzione  degli  stati  di  previsione
          della spesa, in relazione ai minori risparmi conseguiti  in
          termini di  indebitamento  netto  rispetto  agli  obiettivi
          assegnati ai sensi del comma 3, in esito alla conclusione o
          alla mancata  attivazione  del  processo  di  riordino,  di
          trasformazione o soppressione e messa in liquidazione degli
          enti ed organismi pubblici vigilati, previsto dall'art.  2,
          comma 634, della legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  come
          modificato dal presente articolo. 
              10.  Nel   triennio   2010-2012,   le   amministrazioni
          pubbliche  di  cui  all'art.  1,  comma  2,   del   decreto
          legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  nel  rispetto  della
          programmazione triennale del fabbisogno nonche' dei vincoli
          finanziari previsti dalla normativa vigente in  materia  di
          assunzioni e  di  contenimento  della  spesa  di  personale
          secondo  i  rispettivi  regimi   limitativi   fissati   dai
          documenti di finanza pubblica,  e  per  le  amministrazioni
          interessate, previo espletamento  della  procedura  di  cui
          all'art. 35, comma 4,  del  decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, e successive modificazioni,  possono  bandire
          concorsi per le assunzioni a tempo  indeterminato  con  una
          riserva di posti, non superiore al 40 per cento  dei  posti
          messi a concorso, per  il  personale  non  dirigenziale  in
          possesso dei requisiti di cui all'art. 1, commi 519 e  558,
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e  all'art.  3,  comma
          90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Tale  percentuale
          puo' essere innalzata fino al 50 per cento dei posti  messi
          a concorso per i comuni che, allo scopo  di  assicurare  un
          efficace esercizio delle funzioni  e  di  tutti  i  servizi
          generali  comunali  in  ambiti  territoriali  adeguati,  si
          costituiscono in un'unione ai sensi dell'art. 32 del  testo
          unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti  locali,  di
          cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fino  al
          raggiungimento di ventimila abitanti. 
              11. Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni  di  cui
          al comma 10, nel rispetto  della  programmazione  triennale
          del fabbisogno  nonche'  dei  vincoli  finanziari  previsti
          dalla normativa vigente  in  materia  di  assunzioni  e  di
          contenimento della spesa di personale secondo i  rispettivi
          regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica
          e, per le amministrazioni interessate, previo  espletamento
          della procedura di cui all'art. 35, comma  4,  del  decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni, possono altresi' bandire  concorsi  pubblici
          per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare con apposito
          punteggio l'esperienza professionale maturata dal personale
          di cui al  comma  10  del  presente  articolo  nonche'  dal
          personale di cui all'art. 3, comma 94,  lettera  b),  della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
              12. Per il triennio 2010-2012,  le  amministrazioni  di
          cui al  comma  10,  nel  rispetto  dei  vincoli  finanziari
          previsti in materia di assunzioni e di  contenimento  della
          spesa di personale, secondo i rispettivi regimi  limitativi
          fissati  dai  documenti  di   finanza   pubblica,   possono
          assumere, limitatamente alle qualifiche di cui all'art.  16
          della  legge  28  febbraio  1987,  n.  56,   e   successive
          modificazioni, il personale in possesso  dei  requisiti  di
          anzianita' previsti dal  comma  10  del  presente  articolo
          maturati  nelle  medesime   qualifiche   e   nella   stessa
          amministrazione. Sono a tal fine  predisposte  da  ciascuna
          amministrazione  apposite  graduatorie,  previa  prova   di
          idoneita' ove non gia' svolta all'atto dell'assunzione.  Le
          predette  graduatorie  hanno  efficacia  non  oltre  il  31
          dicembre 2012. 
              13. Per il triennio 2010-2012 le amministrazioni di cui
          al comma 10 possono destinare il 40 per cento delle risorse
          finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in
          materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di
          personale, secondo i rispettivi regimi  limitativi  fissati
          dai documenti di finanza pubblica, per  le  assunzioni  dei
          vincitori delle procedure concorsuali bandite ai sensi  dei
          commi 10 e 11. 
              14.  Il  termine  per  procedere  alle  assunzioni   di
          personale a tempo indeterminato  relative  alle  cessazioni
          verificatesi nell'anno 2007, di cui all'art. 1, commi 523 e
          643 della legge 27  dicembre  2006,  n.  296  e  successive
          modificazioni, e'  prorogato  al  31  dicembre  2010  e  le
          relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31
          dicembre 2009. 
              15. Il termine per procedere  alle  stabilizzazioni  di
          personale relative alle cessazioni  verificatesi  nell'anno
          2007, di cui all'art. 1, comma 526 della legge 27  dicembre
          2006, n. 296 e successive modificazioni, e' prorogato al 31
          dicembre 2010 e le relative autorizzazioni  possono  essere
          concesse entro il 31 dicembre 2009. 
              16.  Il  termine  per  procedere  alle  assunzioni   di
          personale a tempo indeterminato di cui  all'art.  1,  comma
          527 della legge 27  dicembre  2006,  n.  296  e  successive
          modificazioni, e'  prorogato  al  31  dicembre  2010  e  le
          relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31
          dicembre 2009. 
              17.  Il  termine  per  procedere  alle  assunzioni   di
          personale a tempo indeterminato  relative  alle  cessazioni
          verificatesi nell'anno 2008, di cui all'art. 66, commi 3, 5
          e 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 6 agosto  2008,  n.  133,  e
          successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre  2010
          e le relative autorizzazioni possono essere concesse  entro
          il 31 marzo 2010. 
              18.  Il  termine  per  procedere  alle  assunzioni   di
          personale relative alle cessazioni  verificatesi  nell'anno
          2008, di cui all'art. 66, comma 13,  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e'
          prorogato al 31 dicembre 2010. 
              19. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici
          per  assunzioni  a  tempo  indeterminato,   relative   alle
          amministrazioni  pubbliche  soggette  a  limitazioni  delle
          assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003,
          e' prorogata fino al 31 dicembre 2010. 
              20. All'art. 4  del  decreto  legislativo  12  febbraio
          1993, n. 39, le parole: «due  membri»,  ovunque  ricorrano,
          sono sostituite dalle seguenti: «tre membri». 
              21. All'art. 4, comma 2,  del  decreto  legislativo  12
          febbraio 1993, n. 39, in  fine,  e'  aggiunto  il  seguente
          periodo: «Ai fini delle  deliberazioni  dell'Autorita',  in
          caso di parita' di voti, prevale quello del presidente». 
              22. L'art. 2, comma 602, della legge 24 dicembre  2007,
          n. 244 e' abrogato. 
              22-bis.  Ai  fini  della   riduzione   del   costo   di
          funzionamento   degli   organi   sociali   delle   societa'
          controllate, direttamente o indirettamente, da  un  singolo
          ente locale, affidatarie di servizi pubblici o di attivita'
          strumentali, puo' essere disposta,  entro  sei  mesi  dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente  decreto,  la  revoca  anticipata   degli   organi
          amministrativi  e  di  controllo  e  degli   organismi   di
          vigilanza in carica, a seguito  dell'adozione  di  delibere
          assembleari  finalizzate  alla  riduzione  del  numero  dei
          componenti o dei loro emolumenti. 
              22-ter. La revoca disposta ai sensi  del  comma  22-bis
          integra gli estremi della  giusta  causa  di  cui  all'art.
          2383, terzo  comma,  del  codice  civile  e  non  comporta,
          pertanto,   il   diritto   dei   componenti   revocati   al
          risarcimento di cui alla medesima disposizione. 
              23. All'art. 71 del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.
          112, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6  agosto
          2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis.
          A decorrere dalla data di entrata in  vigore  del  presente
          decreto, limitatamente alle assenze per malattia di cui  al
          comma 1 del  personale  del  comparto  sicurezza  e  difesa
          nonche' del personale del Corpo nazionale  dei  vigili  del
          fuoco, gli emolumenti di carattere  continuativo  correlati
          allo  specifico  status  e  alle  peculiari  condizioni  di
          impiego di tale personale sono  equiparati  al  trattamento
          economico fondamentale»; 
                b) al comma 2 dopo le parole: «mediante presentazione
          di certificazione medica rilasciata da struttura  sanitaria
          pubblica» sono  aggiunte  le  seguenti:  «o  da  un  medico
          convenzionato con il Servizio sanitario nazionale»; 
                c) al comma 3 e' soppresso il secondo periodo; 
                d) il comma  5  e'  abrogato.  Gli  effetti  di  tale
          abrogazione    concernono     le     assenze     effettuate
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto; 
                e) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti: 
                  «5-bis.   Gli   accertamenti   medico-legali    sui
          dipendenti assenti dal  servizio  per  malattia  effettuati
          dalle  aziende  sanitarie   locali   su   richiesta   delle
          Amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei compiti
          istituzionali    del    Servizio    sanitario    nazionale;
          conseguentemente i relativi oneri restano comunque a carico
          delle aziende sanitarie locali. 
                  5-ter.  A  decorrere  dall'anno  2010  in  sede  di
          riparto delle risorse per  il  finanziamento  del  Servizio
          sanitario   nazionale   e'   individuata   una   quota   di
          finanziamento destinata agli scopi di cui al  comma  5-bis,
          ripartita fra le  regioni  tenendo  conto  del  numero  dei
          dipendenti pubblici presenti nei rispettivi territori;  gli
          accertamenti di cui al medesimo comma 5-bis sono effettuati
          nei limiti  delle  ordinarie  risorse  disponibili  a  tale
          scopo.». 
              24.  Agli   oneri   derivanti   dall'attuazione   delle
          disposizioni introdotte dal comma 23, lettera  a),  pari  a
          14,1 milioni di euro per l'anno 2009 e  a  9,1  milioni  di
          euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede,  quanto
          a 5 milioni di euro per l'anno  2009,  mediante  l'utilizzo
          delle disponibilita' in conto residui iscritte nel capitolo
          3027 dello stato di previsione del Ministero  dell'economia
          e delle finanze a valere sull'autorizzazione  di  spesa  di
          cui all'art. 3, comma 133, della legge 24 dicembre 2007, n.
          244, che a tal fine sono versate all'entrata  del  bilancio
          dello Stato per la  successiva  riassegnazione,  quanto  ai
          restanti 9,1 milioni di  euro  per  l'anno  2009,  mediante
          corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui all'art. 7-quinquies, comma  1,  del  decreto-legge  10
          febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 9 aprile 2009, n. 33, e, quanto a 9,1 milioni di euro
          annui a decorrere dall'anno 2010,  mediante  corrispondente
          riduzione dell'autorizzazione di spesa  relativa  al  Fondo
          per interventi strutturali di politica  economica,  di  cui
          all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29  novembre  2004,
          n. 282,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  27
          dicembre 2004, n. 307. 
              25. L'art. 64, comma 3,  del  decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n. 133, si interpreta nel senso che  il  piano
          programmatico si intende  perfezionato  con  l'acquisizione
          dei  pareri  previsti   dalla   medesima   disposizione   e
          all'eventuale  recepimento  dei   relativi   contenuti   si
          provvede con  i  regolamenti  attuativi  dello  stesso.  Il
          termine  di  cui  all'art.  64,  comma  4,   del   medesimo
          decreto-legge  n.  112  del  2008   si   intende   comunque
          rispettato con  l'approvazione  preliminare  da  parte  del
          Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di  cui
          al medesimo articolo. 
              26. All'art. 36 del decreto legislativo 30 marzo  2001,
          n. 165, sono apportate le seguenti modifiche: 
                a) al comma 2,  penultimo  periodo,  dopo  le  parole
          «somministrazione di lavoro» sono aggiunte le seguenti  «ed
          il lavoro accessorio di cui alla lettera d), del  comma  1,
          dell'art. 70 del medesimo decreto legislativo  n.  276  del
          2003, e successive modificazioni ed integrazioni»; 
                b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Al fine
          di  combattere   gli   abusi   nell'utilizzo   del   lavoro
          flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno,  sulla  base
          di apposite istruzioni fornite con Direttiva  del  Ministro
          per  la  pubblica  amministrazione  e   l'innovazione,   le
          amministrazioni redigono, senza nuovi o maggiori oneri  per
          la finanza  pubblica,  un  analitico  rapporto  informativo
          sulle  tipologie  di  lavoro   flessibile   utilizzate   da
          trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei
          di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui  al
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  286,  nonche'  alla
          Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della
          funzione pubblica  che  redige  una  relazione  annuale  al
          Parlamento.  Al  dirigente  responsabile  di  irregolarita'
          nell'utilizzo del lavoro flessibile non puo' essere erogata
          la retribuzione di risultato.»; 
                c) il comma 4 e'  sostituito  dal  seguente:  «4.  Le
          amministrazioni  pubbliche  comunicano,   nell'ambito   del
          rapporto  di  cui  al  precedente   comma   3,   anche   le
          informazioni   concernenti   l'utilizzo   dei    lavoratori
          socialmente utili.»; 
                d) dopo il comma 5 e' aggiunto il  seguente:  «5-bis.
          Le  disposizioni  previste  dall'art.  5,  commi  4-quater,
          4-quinquies e 4-sexies del decreto legislativo 6  settembre
          2001, n.  368  si  applicano  esclusivamente  al  personale
          reclutato secondo le procedure di cui all'art. 35, comma 1,
          lettera b), del presente decreto». 
              27. All'art. 7, comma 6,  del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, dopo l'ultimo periodo  e'  aggiunto  il
          seguente: «Si applicano le disposizioni previste  dall'art.
          36, comma 3, del presente decreto.». 
              28. All'art. 65, comma 1,  del  decreto  legislativo  7
          marzo 2005, n. 82, recante il  Codice  dell'amministrazione
          digitale, dopo la lettera c) e' inserita la seguente: 
              «c-bis) ovvero  quando  l'autore  e'  identificato  dal
          sistema informatico attraverso le  credenziali  di  accesso
          relative  all'utenza   personale   di   posta   elettronica
          certificata di cui all'art.  16-bis  del  decreto-legge  29
          novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni,  dalla
          legge 28 gennaio 2009, n. 2.». 
              29. Dopo l'art. 57  del  decreto  legislativo  7  marzo
          2005, n. 82, e' inserito il seguente: 
                «Art. 57-bis (Indice degli indirizzi delle  pubbliche
          amministrazioni). - 1. Al fine di assicurare la trasparenza
          delle attivita' istituzionali e' istituito  l'indice  degli
          indirizzi delle amministrazioni pubbliche, nel  quale  sono
          indicati la struttura organizzativa, l'elenco  dei  servizi
          offerti e le informazioni relative al  loro  utilizzo,  gli
          indirizzi  di  posta  elettronica  da  utilizzare  per   le
          comunicazioni e  per  lo  scambio  di  informazioni  e  per
          l'invio di documenti a tutti gli effetti di  legge  fra  le
          amministrazioni e fra le amministrazioni ed i cittadini. 
              2. Per la realizzazione e la  gestione  dell'indice  si
          applicano  le  regole  tecniche  di  cui  al  decreto   del
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri  31  ottobre  2000,
          pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 272
          del 21  novembre  2000.  La  realizzazione  e  la  gestione
          dell'indice e' affidato al CNIPA. 
              3. Le amministrazioni aggiornano  gli  indirizzi  ed  i
          contenuti dell'indice con cadenza almeno semestrale,  salvo
          diversa indicazione del  CNIPA.  La  mancata  comunicazione
          degli elementi necessari al completamento dell'indice e del
          loro   aggiornamento   e'   valutata    ai    fini    della
          responsabilita'  dirigenziale  e  dell'attribuzione   della
          retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.». 
              30. All'art. 3, comma 1, della legge 14  gennaio  1994,
          n. 20, dopo la lettera f), sono inserite le seguenti: 
                «f-bis) atti e contratti di cui all'art. 7, comma  6,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
          modificazioni; 
                f-ter)  atti  e   contratti   concernenti   studi   e
          consulenze di cui all'art.  1,  comma  9,  della  legge  23
          dicembre 2005, n. 266;». 
              30-bis. Dopo il comma 1  dell'art.  3  della  legge  14
          gennaio  1994,  n.  20,  e  successive  modificazioni,   e'
          inserito il seguente: 
              «1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis) e
          f-ter) del comma 1 e' competente in ogni  caso  la  sezione
          centrale del controllo di legittimita'». 
              30-ter.  Le  procure  della  Corte  dei  conti  possono
          iniziare l'attivita'  istruttoria  ai  fini  dell'esercizio
          dell'azione di danno  erariale  a  fronte  di  specifica  e
          concreta notizia  di  danno,  fatte  salve  le  fattispecie
          direttamente sanzionate dalla legge. Le procure della Corte
          dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno
          all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'art.  7
          della legge 27 marzo 2001, n. 97. A tale  ultimo  fine,  il
          decorso del termine di  prescrizione  di  cui  al  comma  2
          dell'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e'  sospeso
          fino alla conclusione del  procedimento  penale.  Qualunque
          atto  istruttorio  o  processuale  posto   in   essere   in
          violazione delle disposizioni di  cui  al  presente  comma,
          salvo che sia stata gia'  pronunciata  sentenza  anche  non
          definitiva alla data di entrata in vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto, e' nullo  e  la  relativa
          nullita' puo' essere  fatta  valere  in  ogni  momento,  da
          chiunque  vi  abbia  interesse,  innanzi  alla   competente
          sezione giurisdizionale della Corte dei conti,  che  decide
          nel termine perentorio di trenta giorni dal deposito  della
          richiesta. 
              30-quater. All'art. 1 della legge 14 gennaio  1994,  n.
          20, e successive modificazioni, sono apportate le  seguenti
          modificazioni: 
                a) al comma 1, dopo il primo periodo e'  inserito  il
          seguente: «In ogni caso e' esclusa la gravita' della  colpa
          quando il fatto dannoso tragga origine  dall'emanazione  di
          un  atto  vistato  e  registrato  in  sede   di   controllo
          preventivo di legittimita', limitatamente ai profili  presi
          in considerazione nell'esercizio del controllo.»; 
                b)    al    comma    1-bis,    dopo    le     parole:
          «dall'amministrazione»  sono  inserite  le  seguenti:   «di
          appartenenza, o da altra amministrazione,». 
              30-quinquies.   All'art.   10-bis,   comma   10,    del
          decreto-legge 30 settembre 2005, n.  203,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le
          parole: «procedura civile,» sono inserite le seguenti: «non
          puo' disporre la compensazione delle spese del giudizio e». 
              31. Al fine  di  garantire  la  coerenza  nell'unitaria
          attivita' svolta dalla Corte dei conti per le funzioni  che
          ad essa spettano in materia di coordinamento della  finanza
          pubblica, anche in relazione  al  federalismo  fiscale,  il
          Presidente  della  Corte  medesima  puo'  disporre  che  le
          sezioni riunite adottino pronunce di orientamento  generale
          sulle questioni risolte in maniera difforme  dalle  sezioni
          regionali di controllo nonche' sui casi che presentano  una
          questione di massima di  particolare  rilevanza.  Tutte  le
          sezioni regionali di controllo si conformano alle  pronunce
          di orientamento generale adottate dalle sezioni riunite. 
              32. All'art. 2 della legge 24 dicembre  2007,  n.  244,
          dopo il comma 46, e' aggiunto il seguente comma: 
              «46-bis. Nelle more dell'emanazione del regolamento  di
          cui all'art. 62, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008,
          n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
          2008,  n.  133,  le  regioni  di  cui  al  comma  46   sono
          autorizzate,   ove   sussistano   eccezionali    condizioni
          economiche e dei mercati  finanziari,  a  ristrutturare  le
          operazioni    derivate    in    essere.     La     predetta
          ristrutturazione,    finalizzata    esclusivamente     alla
          salvaguardia del beneficio  e  della  sostenibilita'  delle
          posizioni  finanziarie,   si   svolge   con   il   supporto
          dell'advisor finanziario previsto nell'ambito del piano  di
          rientro di cui  all'art.  1,  comma  180,  della  legge  30
          dicembre 2004, n. 311, previa  autorizzazione  e  sotto  la
          vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze.». 
              33. Fermo restando quanto  previsto  dall'art.  45  del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97,  l'Ente  nazionale  per
          l'aviazione civile (ENAC) e' autorizzato ad  utilizzare  la
          parte   dell'avanzo   di   amministrazione   derivante   da
          trasferimenti correnti statali, ad esclusione dei  fondi  a
          destinazione  vincolata,  per  far  fronte   a   spese   di
          investimento e  per  la  ricerca,  finalizzate  anche  alla
          sicurezza. 
              34. Entro il 31 luglio 2009, l'ENAC comunica  l'entita'
          delle risorse individuate ai sensi del  comma  33  relative
          all'anno 2008  al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti  che   individua,   con   proprio   decreto   gli
          investimenti da finanziare a valere sulle medesime risorse. 
              34-bis. Al  fine  di  incentivare  l'adeguamento  delle
          infrastrutture  di  sistemi   aeroportuali   di   rilevanza
          nazionale  con  traffico  superiore  a  dieci  milioni   di
          passeggeri annui, nel  caso  in  cui  gli  investimenti  si
          fondino sull'utilizzo di capitali di mercato  del  gestore,
          l'Ente  nazionale  per   l'aviazione   civile   (ENAC)   e'
          autorizzato a stipulare contratti di  programma  in  deroga
          alla normativa vigente in materia, introducendo sistemi  di
          tariffazione pluriennale che, tenendo conto dei  livelli  e
          degli standard europei,  siano  orientati  ai  costi  delle
          infrastrutture e dei servizi, a obiettivi di efficienza e a
          criteri di adeguata remunerazione degli investimenti e  dei
          capitali,  con  modalita'  di  aggiornamento   valide   per
          l'intera durata del rapporto. In tali casi il contratto  e'
          approvato con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, su proposta del Ministro delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia  e
          delle finanze, e puo'  graduare  le  modifiche  tariffarie,
          prorogando il rapporto in essere, per gli anni necessari ad
          un  riequilibrio  del  piano  economico-finanziario   della
          societa' di gestione. 
              35. Gli interventi di cui ai commi 17 e 18 dell'art.  2
          della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono sostituiti,  nel
          limite  delle  risorse  non   utilizzate   e   allo   scopo
          finalizzate,  con  interventi  per  la  prosecuzione  delle
          misure di cui all'art. 2, comma  3,  del  decreto-legge  28
          dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 26 febbraio 1999, n. 40, per la protezione ambientale
          e  per  la  sicurezza   della   circolazione,   anche   con
          riferimento  agli   oneri   relativi   all'utilizzo   delle
          infrastrutture.  A   tal   fine,   le   risorse   accertate
          disponibili sono  riassegnate  ai  pertinenti  capitoli  di
          bilancio. 
              35-bis. Per  il  personale  delle  Agenzie  fiscali  il
          periodo di tirocinio e' prorogato fino al 31 dicembre 2009. 
              35-ter. Al fine di assicurare l'operativita' del  Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco in relazione all'eccezionale
          impegno  connesso  all'emergenza  sismica   nella   regione
          Abruzzo, e' autorizzata, per l'anno 2009,  la  spesa  di  8
          milioni di euro per la manutenzione, l'acquisto di mezzi  e
          la relativa gestione, in particolare per le colonne  mobili
          regionali. In ragione della dichiarazione  dello  stato  di
          emergenza di cui al decreto del  Presidente  del  Consiglio
          dei Ministri  6  aprile  2009,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 81  del  7  aprile  2009,  gli  acquisti  sono
          effettuati anche in  deroga  alle  procedure  previste  dal
          codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi  e
          forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
          163. 
              35-quater. Agli oneri derivanti dal comma 35-ter,  pari
          a 8 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede  a  valere
          sulle risorse riferite alle amministrazioni statali, di cui
          all'art. 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006,  n.
          262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
          2006, n. 286. 
              35-quinquies.  Al  fine   di   riconoscere   la   piena
          valorizzazione dell'attivita' di soccorso pubblico prestata
          dal personale del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco,  a
          decorrere dall'anno 2010, e' autorizzata  la  spesa  di  15
          milioni di euro annui da destinare alla speciale indennita'
          operativa per il  servizio  di  soccorso  tecnico  urgente,
          espletato all'esterno, di cui all'art. 4, comma 3-bis,  del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
              35-sexies. In relazione alla  straordinaria  necessita'
          di risorse umane da impiegare in Abruzzo  per  le  esigenze
          legate all'emergenza sismica  e  alla  successiva  fase  di
          ricostruzione e al fine  di  mantenere,  nel  contempo,  la
          piena operativita' del  sistema  del  soccorso  pubblico  e
          della prevenzione degli  incendi  su  tutto  il  territorio
          nazionale, e' autorizzata l'assunzione  straordinaria,  dal
          31 ottobre 2009, di un contingente di vigili del fuoco  nei
          limiti  delle  risorse  di  cui  al  comma  35-septies,  da
          effettuare nell'ambito delle graduatorie di cui al comma  4
          dell'art. 23 del presente decreto  e,  ove  le  stesse  non
          fossero  capienti,  nell'ambito  della  graduatoria   degli
          idonei formata ai sensi dell'art. 1, commi 519 e 526, della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. 
              35-septies. Per le finalita' di cui al comma 35-sexies,
          e' autorizzata la spesa di 4 milioni  di  euro  per  l'anno
          2009 e di 15 milioni di euro annui  a  decorrere  dall'anno
          2010, a valere sulle risorse riferite alle  amministrazioni
          statali di cui all'art. 1, comma 14,  del  decreto-legge  3
          ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 24 novembre 2006, n. 286. 
              35-octies.  Atteso  il  progressivo  ampliamento  delle
          attribuzioni dell'Istituto superiore per la protezione e la
          ricerca  ambientale  (ISPRA),  di  cui  all'art.   28   del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.  133,  per
          assicurare un piu' efficace e qualificato  esercizio  delle
          funzioni demandate all'organo di revisione  interno,  senza
          nuovi o maggiori oneri a  carico  della  finanza  pubblica,
          nell'ambito  delle   risorse   finanziarie   destinate   al
          funzionamento degli  organi  collegiali,  il  collegio  dei
          revisori dei conti dell'ISPRA e' nominato con  decreto  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare ed e'  formato  da  tre  componenti  effettivi  e  due
          supplenti. Uno dei componenti effettivi,  con  funzioni  di
          presidente, e' designato dal Ministro dell'economia e delle
          finanze tra i dirigenti di  livello  dirigenziale  generale
          del Ministero dell'economia e delle finanze e gli altri due
          sono designati dal Ministro dell'ambiente  e  della  tutela
          del territorio e del mare; tra questi ultimi, almeno uno e'
          scelto tra i dirigenti di livello dirigenziale generale del
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare, da collocare fuori ruolo per la durata  del  mandato,
          con  contestuale  indisponibilita'  di  posti  di  funzione
          dirigenziale equivalenti sul piano finanziario. 
              35-novies. Il comma 11 dell'art. 72  del  decreto-legge
          25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  6  agosto  2008,   n.   133,   e   successive
          modificazioni, e' sostituito dal seguente: 
              «11. Per gli anni  2009,  2010  e  2011,  le  pubbliche
          amministrazioni di cui all'art. 1,  comma  2,  del  decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni,  possono,   a   decorrere   dal   compimento
          dell'anzianita' massima contributiva di quaranta  anni  del
          personale dipendente,  nell'esercizio  dei  poteri  di  cui
          all'art. 5 del citato decreto legislativo n. 165 del  2001,
          risolvere  unilateralmente  il  rapporto  di  lavoro  e  il
          contratto individuale, anche  del  personale  dirigenziale,
          con  un  preavviso  di  sei  mesi,  fermo  restando  quanto
          previsto dalla disciplina vigente in materia di  decorrenza
          dei trattamenti pensionistici.  Con  appositi  decreti  del
          Presidente del Consiglio dei  Ministri,  da  emanare  entro
          novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente disposizione, previa deliberazione  del  Consiglio
          dei Ministri, su proposta  del  Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri
          dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa e
          degli affari esteri, sono definiti gli specifici criteri  e
          le modalita' applicative dei principi della disposizione di
          cui  al  presente  comma  relativamente  al  personale  dei
          comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo  conto  delle
          rispettive peculiarita' ordinamentali. Le  disposizioni  di
          cui al presente comma si applicano anche nei confronti  dei
          soggetti che abbiano beneficiato  dell'art.  3,  comma  57,
          della  legge  24  dicembre  2003,  n.  350,  e   successive
          modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma non
          si applicano ai magistrati, ai professori universitari e ai
          dirigenti medici responsabili di struttura complessa». 
              35-decies.  Restano  ferme  tutte  le  cessazioni   dal
          servizio per  effetto  della  risoluzione  unilaterale  del
          rapporto di lavoro a causa del  compimento  dell'anzianita'
          massima  contributiva  di  quaranta  anni,   decise   dalle
          amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma  2,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  successive
          modificazioni, in applicazione dell'art. 72, comma 11,  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo
          vigente prima della data di entrata in vigore della legge 4
          marzo  2009,  n.   15,   nonche'   i   preavvisi   che   le
          amministrazioni hanno disposto prima della medesima data in
          ragione del compimento dell'anzianita' massima contributiva
          di quaranta anni e le conseguenti cessazioni  dal  servizio
          che ne derivano. 
              35-undecies. I contributi alle imprese di autotrasporto
          per l'acquisto di mezzi pesanti di ultima generazione, pari
          a complessivi 70 milioni di euro, previsti dal  regolamento
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
          dicembre  2007,  n.  273,  sono  fruiti  mediante   credito
          d'imposta,  da  utilizzare  in   compensazione   ai   sensi
          dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
          e successive modificazioni, salvo  che  i  destinatari  non
          facciano  espressa  dichiarazione  di  voler   fruire   del
          contributo  diretto.  A  tal  fine,  il   Ministero   delle
          infrastrutture e dei trasporti provvede, nei  limiti  delle
          risorse disponibili, al versamento delle  somme  occorrenti
          all'Agenzia delle entrate, fornendo all'Agenzia medesima le
          necessarie  istruzioni,  comprendenti   gli   elenchi,   da
          trasmettere  in  via  telematica,  dei  beneficiari  e  gli
          importi   dei   contributi   unitari   da   utilizzare   in
          compensazione. 
              35-duodecies. Il credito  d'imposta  di  cui  al  comma
          35-undecies  non  e'  rimborsabile,   non   concorre   alla
          formazione del valore della  produzione  netta  di  cui  al
          decreto  legislativo  15  dicembre  1997,   n.   446,   ne'
          dell'imponibile agli effetti delle imposte  sui  redditi  e
          non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli  61  e
          109, comma 5, del TUIR, e successive modificazioni.». 
              Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo dell'art. 18 della legge 15 marzo
          1997,  n.  59,  concernente:  «Delega  al  Governo  per  il
          conferimento di funzioni e compiti  alle  regioni  ed  enti
          locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per
          la semplificazione amministrativa». 
              «Art. 18. - 1.  Nell'attuazione  della  delega  di  cui
          all'art. 11, comma 1,  lettera  d),  il  Governo,  oltre  a
          quanto previsto dall'articolo 14 della presente  legge,  si
          attiene ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi: 
                a) individuazione di una sede di indirizzo strategico
          e di coordinamento della politica nazionale della  ricerca,
          anche   con   riferimento   alla   dimensione   europea   e
          internazionale della ricerca; 
                b) riordino, secondo criteri di programmazione, degli
          enti operanti nel settore, della loro struttura,  del  loro
          funzionamento  e  delle   procedure   di   assunzione   del
          personale,  nell'intento  di  evitare  duplicazioni  per  i
          medesimi obiettivi, di promuovere e  di  collegare  realta'
          operative di eccellenza, di assicurare il  massimo  livello
          di flessibilita', di autonomia e di efficienza, nonche' una
          piu' agevole stipula di  intese,  accordi  di  programma  e
          consorzi; 
                c) ridefinire la disciplina e  lo  snellimento  delle
          procedure  per  il  sostegno  della  ricerca   scientifica,
          tecnologica  e   spaziale   e   per   la   promozione   del
          trasferimento   e   della   diffusione   della   tecnologia
          nell'industria,   in   particolare   piccola    e    media,
          individuando un momento decisionale  unitario  al  fine  di
          evitare, anche con  il  riordino  degli  organi  consultivi
          esistenti, sovrapposizioni di  interventi  da  parte  delle
          amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma  2,  del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29  ,  riordinando
          gli  enti  operanti  nel   settore   secondo   criteri   di
          programmazione e  di  valutazione,  in  aggiunta  a  quelli
          previsti dall'articolo 14 della presente  legge,  favorendo
          inoltre la mobilita' del personale e prevedendo anche forme
          di partecipazione dello Stato ad organismi costituiti dalle
          organizzazioni imprenditoriali e dagli enti di settore o di
          convenzionamento con essi; 
                d) previsione di organismi, strumenti e procedure per
          la valutazione dei risultati dell'attivita'  di  ricerca  e
          dell'impatto  dell'innovazione   tecnologica   sulla   vita
          economica e sociale; 
                e) riordino degli organi consultivi, assicurando  una
          rappresentanza, oltre che alle componenti  universitarie  e
          degli enti di ricerca, anche al mondo  della  produzione  e
          dei servizi; 
                f)  programmazione   e   coordinamento   dei   flussi
          finanziari in ordine agli obiettivi generali della politica
          di ricerca; 
                g)   adozione   di   misure   che   valorizzino    la
          professionalita'  e  l'autonomia  dei  ricercatori   e   ne
          favoriscano la mobilita' interna ed  esterna  tra  enti  di
          ricerca, universita', scuola e imprese. 
              2.  In   sede   di   prima   attuazione   e   ai   fini
          dell'adeguamento  alla  vigente  normativa  comunitaria  in
          materia,  il  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica e tecnologica e' autorizzato ad aggiornare, con
          propri decreti, i  limiti,  le  forme  e  le  modalita'  di
          intervento e di finanziamento previsti  dalle  disposizioni
          di cui al n. 41 dell'allegato 1, previsto dall'articolo 20,
          comma   8,   della   presente   legge,    ferma    restando
          l'applicazione dell'art. 11, secondo comma, della legge  17
          febbraio 1982, n. 46 , ai programmi di ricerca finanziati a
          totale carico dello Stato. 
              3.  Il  Ministro  dell'universita'  e   della   ricerca
          scientifica e tecnologica, entro quattro mesi dalla data di
          entrata in vigore  della  presente  legge,  trasmette  alle
          Camere una relazione sulle linee di  riordino  del  sistema
          della ricerca, nella quale: 
                a)  siano  censiti  e  individuati  i  soggetti  gia'
          operanti  nel  settore  o  da  istituire,  articolati   per
          tipologie e funzioni; 
                b) sia indicata la natura della loro autonomia e  dei
          rispettivi meccanismi di governo e di funzionamento; 
                c) sia delineata la tipologia degli interventi per la
          programmazione  e  la  valutazione,   nonche'   di   quelli
          riguardanti  la  professionalita'  e   la   mobilita'   dei
          ricercatori.» 
              - Per i riferimenti della legge 27 settembre  2007,  n.
          165, si veda la nota alle premesse. 
              - Il comma 1 dell'art. 27 della legge 18  giugno  2009,
          n. 69, recante: «Disposizioni per lo sviluppo economico, la
          semplificazione, la competitivita' nonche'  in  materia  di
          processo civile» recita: 
              «1. All'art. 1, comma 1, della legge 27 settembre 2007,
          n. 165, recante delega al Governo in  materia  di  riordino
          degli  enti  di  ricerca,  sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                a) nell'alinea, le parole: «il  termine  di  diciotto
          mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge»
          sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2009»; 
                b) nella  lettera  b),  al  primo  periodo,  dopo  le
          parole: «degli statuti» sono inserite le seguenti:  «e  dei
          regolamenti di amministrazione, finanza e  contabilita',  e
          del personale» ed il  secondo  periodo  e'  sostituito  dal
          seguente: «Il Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e
          della ricerca esercita  il  controllo  sui  regolamenti  di
          amministrazione,  finanza  e   contabilita',   sentito   il
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   nonche'   sui
          regolamenti   del   personale,    sentiti    il    Ministro
          dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica
          amministrazione e l'innovazione»; 
                c) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
                  «c) formulazione e deliberazione degli statuti,  in
          sede  di  prima  attuazione,  da  parte  dei  consigli   di
          amministrazione integrati da cinque esperti di alto profilo
          scientifico, nominati, senza nuovi o maggiori oneri per  la
          finanza    pubblica,    dal    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita' e  della  ricerca.  Agli  esperti  non  e'
          riconosciuto  alcun  compenso  o  indennita'.  I   predetti
          statuti  sono  deliberati  previo   parere   dei   consigli
          scientifici»; 
                  d) alla lettera  g)  sono  aggiunte,  in  fine,  le
          seguenti   parole:   «,   nonche'    del    consiglio    di
          amministrazione  dell'Agenzia  spaziale   italiana   (ASI),
          prevedendo che con decreto  del  Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca   siano   nominati   il
          presidente e gli altri quattro componenti,  dei  quali  uno
          designato  dal  Ministro  degli  affari  esteri,  uno   dal
          Ministro della difesa e uno dal  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2 del  decreto
          legislativo 5 giugno 1998,  n.  204  (Disposizioni  per  il
          coordinamento, la programmazione  e  la  valutazione  della
          politica nazionale  relativa  alla  ricerca  scientifica  e
          tecnologica, a norma dell'art. 11,  comma  1,  lettera  d),
          della legge 15 marzo 1997, n. 59): 
              «Art. 1. - 1. (Omissis). 
              2. Sulla base degli indirizzi di cui al comma 1,  delle
          risoluzioni  parlamentari  di  approvazione  del  DPEF,  di
          direttive del Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  dei
          piani e dei programmi di competenza  delle  amministrazioni
          dello Stato, di  osservazioni  e  proposte  delle  predette
          amministrazioni, e' predisposto,  approvato  e  annualmente
          aggiornato, ai sensi dell'art. 2 del presente  decreto,  il
          Programma  nazionale  per  la  ricerca  (PNR),  di   durata
          triennale. Il PNR, con riferimento alla dimensione  europea
          e  internazionale  della  ricerca  e  tenendo  conto  delle
          iniziative, dei  contributi  e  delle  realta'  di  ricerca
          regionali, definisce gli obiettivi generali e le  modalita'
          di  attuazione  degli  interventi  alla  cui  realizzazione
          concorrono, con  risorse  disponibili  sui  loro  stati  di
          previsione o bilanci,  le  pubbliche  amministrazioni,  ivi
          comprese, con le specificita' dei loro  ordinamenti  e  nel
          rispetto delle loro autonomie ed  attivita'  istituzionali,
          le universita' e gli enti di ricerca. Gli obiettivi  e  gli
          interventi possono essere specificati per  aree  tematiche,
          settori,  progetti,  agenzie,  enti   di   ricerca,   anche
          prevedendo apposite intese  tra  le  amministrazioni  dello
          Stato.». 

        
      
          
            Capo I   Riordino degli enti di ricerca  
          
        
                               Art. 2 
 
 
                        Autonomia statutaria 
 
  1. Agli enti di ricerca e' riconosciuta  autonomia  statutaria  nel
rispetto dell'articolo 33, sesto comma,  della  Costituzione,  ed  in
coerenza con i principi della Carta europea dei ricercatori, allegata
alla raccomandazione n. 2005/251/CE della commissione, dell'11  marzo
2005. Gli enti di ricerca adottano o adeguano  i  propri  statuti  in
conformita' alle disposizioni della legge 27 settembre 2007, n.  165,
e del presente decreto legislativo, nonche'  con  quelli  compatibili
dei rispettivi ordinamenti vigenti, prevedendo forme di sinergia  tra
gli  enti  di  ricerca,  le  strutture  universitarie  ed  il   mondo
dell'impresa,   nonche'   modelli   organizzativi    tendenti    alla
valorizzazione, partecipazione e rappresentanza dell'intera comunita'
scientifica nazionale di riferimento. 
  2. Mediante atti di indirizzo e direttive, adottati con decreto del
Ministro, di concerto con i Ministri eventualmente interessati,  sono
individuati la missione e gli obiettivi di ricerca per ciascun  ente,
in coerenza con i  contenuti  del  PNR  e  gli  obiettivi  strategici
fissati dall'Unione europea. 

        
                    Note all'art. 2: 
              -  Per  il  testo  dell'art.  33,  sesto  comma,  della
          Costituzione, si veda la nota alle premesse. 
              - La Raccomandazione  della  Commissione  (2005/251/CE)
          dell'11  marzo  2005  riguardante  la  Carta  europea   dei
          ricercatori e un codice di condotta  per  l'assunzione  dei
          ricercatori  e'   pubblicata   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea L75 del 22 marzo 2005, p. 67. 
              - Per i riferimenti della legge 27 settembre  2007,  n.
          165, si veda la nota alle premesse. 

        
      
          
            Capo I   Riordino degli enti di ricerca  
          
        
                               Art. 3 
 
 
                    Statuti degli enti di ricerca 
 
  1. Gli statuti degli enti di ricerca specificano ed  articolano  la
missione e gli obiettivi di  ricerca  tenuto  conto  degli  obiettivi
strategici fissati dal Ministro e dall'Unione  europea,  nonche'  dei
fabbisogni  e   del   modello   strutturale   di   organizzazione   e
funzionamento   previsti   per   il   raggiungimento   degli    scopi
istituzionali ed il buon andamento delle attivita'. 
  2. Gli  statuti  devono  prevedere  la  riduzione  del  numero  dei
componenti degli organi di direzione, amministrazione,  consulenza  e
controllo, nonche' l'adozione di forme organizzative atte a garantire
trasparenza ed efficienza della gestione.  Le  specifiche  misure  di
snellimento devono comunque garantire l'alto  profilo  scientifico  e
professionale,   le    competenze    tecnico-organizzative    e    la
rappresentativita'  dei  componenti,  secondo  i   criteri   previsti
dall'articolo 1, comma 1, lettera f) della legge 27  settembre  2007,
n. 165. 
  3. In sede di prima attuazione,  la  formulazione  e  deliberazione
degli statuti e dei regolamenti, cui all'articolo 6, e' attribuita ai
consigli di amministrazione in carica alla  data  di  emanazione  del
presente decreto, integrati da cinque esperti  dotati  di  specifiche
competenze in relazione alle finalita' dell'ente  ed  al  particolare
compito conferito, nominati, senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica, dal Ministro.  Agli  esperti  non  e'  riconosciuto
alcun compenso o  indennita'.  I  predetti  statuti  sono  deliberati
previo parere dei consigli scientifici, entro sei mesi dalla data  di
entrata in vigore  del  presente  decreto  legislativo.  In  caso  di
inottemperanza della disposizione del presente comma, puo' provvedere
il Ministero in via  sostitutiva,  fatta  salva  la  possibilita'  di
applicazione dell'articolo 1, comma 5, della legge 27 settembre 2007,
n. 165. 

        
                        Note all'art. 3: 
              - I commi 1, lettera f) e 5 dell'art. 1 della legge  27
          settembre 2007, n. 165, recitano: 
              «Art. 1. - 1.  Allo  scopo  di  promuovere,  sostenere,
          rilanciare e razionalizzare le attivita' nel settore  della
          ricerca e di garantire autonomia, trasparenza ed efficienza
          nella gestione degli enti pubblici nazionali di ricerca, il
          Governo e' autorizzato  ad  adottare  uno  o  piu'  decreti
          legislativi,  entro  il  31  dicembre  2009,  al  fine   di
          provvedere  al  riordino  della  disciplina  relativa  agli
          statuti e  agli  organi  di  governo  degli  enti  pubblici
          nazionali    di    ricerca,    vigilati    dal    Ministero
          dell'universita' e della ricerca, nel rispetto dei principi
          e criteri direttivi indicati nell'art. 18  della  legge  15
          marzo 1997, n. 59, e dei seguenti: 
                a) (Omissis); 
                b) (Omissis); 
                c) (Omissis); 
                d) (Omissis); 
                e) (Omissis); 
                f) riordino degli organi statutari, con riduzione del
          numero dei loro componenti,  garantendone  altresi'  l'alto
          profilo scientifico e le competenze tecnico-organizzative e
          prevedendo nuove procedure di individuazione dei presidenti
          e dei componenti di  nomina  governativa  dei  consigli  di
          amministrazione, che sono l'organo di governo  degli  enti,
          tramite scelte effettuate in rose di candidati proposte  da
          appositi comitati di selezione nominati di volta  in  volta
          dal Governo, assicurando negli stessi comitati  un'adeguata
          rappresentanza di  esponenti  della  comunita'  scientifica
          nazionale e internazionale e,  in  particolare,  di  quanti
          sono stati eletti dai ricercatori in organismi degli  enti,
          ove esistenti, e comunque  escludendone  il  personale  del
          Ministero dell'universita' e della ricerca.» 
              «Art.   5.   -   Ferme   restando   le   procedure   di
          commissariamento previste dalle norme vigenti, nel caso  di
          modifiche statutarie inerenti  alla  missione  dell'ente  e
          alla  sua  struttura  di  governo,  ovvero  nel   caso   di
          comprovata  difficolta'  di  funzionamento  o  di   mancato
          raggiungimento degli obiettivi  indicati  dal  Governo,  il
          Governo  puo'  procedere  al  commissariamento  degli  enti
          attraverso decreti sottoposti al parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti. Le Commissioni si esprimono  entro
          trenta giorni dalla  data  di  trasmissione.  Decorso  tale
          termine,   il   Governo   puo'   comunque   procedere    al
          commissariamento. Dalle disposizioni del presente comma non
          devono derivare oneri  aggiuntivi  per  il  bilancio  dello
          Stato.». 

        
      
          
            Capo I   Riordino degli enti di ricerca  
          
        
                               Art. 4 
 
 
                 Finanziamento degli enti di ricerca 
 
  1. La ripartizione del fondo ordinario  per  gli  enti  di  ricerca
finanziati  dal  Ministero,  di  cui  all'articolo  7   del   decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204,  e  successive  modificazioni,  e'
effettuata sulla base della programmazione strategica preventiva,  di
cui all'articolo 5, nonche' tenendo  conto  della  valutazione  della
qualita'  dei  risultati  della  ricerca,   effettuata   dall'Agenzia
nazionale di valutazione dell'universita' e della ricerca (ANVUR). 
  2. A decorrere dall'anno 2011, al fine di  promuovere  e  sostenere
l'incremento qualitativo dell'attivita'  scientifica  degli  enti  di
ricerca e migliorare l'efficacia e l'efficienza  nell'utilizzo  delle
risorse, una quota non inferiore al 7 per cento del fondo di  cui  al
comma  1,  con  progressivi  incrementi  negli  anni  successivi,  e'
destinata  al  finanziamento  premiale  di  specifici   programmi   e
progetti, anche congiunti,  proposti  dagli  enti.  I  criteri  e  le
motivazioni di assegnazione della predetta  quota  sono  disciplinate
con decreto avente natura non regolamentare del Ministro. 

        
                        Note all'art. 4: 
              - Il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 5 giugno
          1998, n. 204, e' il seguente: 
                «Art. 7. - 1. Competenze del MURST. A partire dal  1°
          gennaio 1999 gli stanziamenti  da  destinare  al  Consiglio
          nazionale delle ricerche (CNR), di cui  all'art.  11  della
          legge 22 dicembre 1977, n. 951 , all'ASI, di  cui  all'art.
          15, comma 1, lettera a), della legge 30 maggio 1988, n. 186
          , e  all'art.  5  della  legge  31  maggio  1995,  n.  233;
          all'Osservatorio  geofisico  sperimentale  (OGS),  di   cui
          all'art. 16, comma 2, della legge 30 novembre 1989, n. 399;
          agli enti finanziati dal MURST ai sensi dell'art. 1,  comma
          43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , gia' concessi ai
          sensi dell'art. 11, terzo comma, lettera d), della legge  5
          agosto  1978,  n.  468  e  successive  modificazioni,  sono
          determinati  con   unica   autorizzazione   di   spesa   ed
          affluiscono ad apposito fondo ordinario per gli enti  e  le
          istituzioni di  ricerca  finanziati  dal  MURST,  istituito
          nello  stato  di  previsione  del  medesimo  Ministero.  Al
          medesimo fondo affluiscono, a partire dal 1° gennaio  1999,
          i contributi all'Istituto nazionale  per  la  fisica  della
          materia (INFM), di cui all'art. 11, comma  1,  del  decreto
          legislativo  30  giugno  1994,  n.   506,   nonche'   altri
          contributi e risorse finanziarie che saranno stabilite  per
          legge in relazione alle attivita'  dell'Istituto  nazionale
          di fisica nucleare (INFN), dell'INFM e relativi  laboratori
          di Trieste  e  di  Grenoble,  del  Programma  nazionale  di
          ricerche  in  Antartide,  dell'Istituto  nazionale  per  la
          ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna. Il  fondo
          e' determinato ai sensi dell'art. 11, terzo comma,  lettera
          d), della legge 5  agosto  1978,  n.  468  ,  e  successive
          modificazioni e integrazioni. Il Ministro del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica,  e'  autorizzato
          ad apportare, con propri decreti, le occorrenti  variazioni
          di bilancio. 
              2. Il Fondo di cui al comma 1 e' ripartito  annualmente
          tra gli enti e le  istituzioni  finanziati  dal  MURST  con
          decreti  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica e tecnologica, comprensivi di indicazioni per i
          due  anni   successivi,   emanati   previo   parere   delle
          commissioni  parlamentari  competenti   per   materia,   da
          esprimersi entro il termine  perentorio  di  trenta  giorni
          dalla  richiesta.  Nelle  more  del   perfezionamento   dei
          predetti  decreti  e  al  fine  di  assicurare   l'ordinata
          prosecuzione delle attivita', il MURST  e'  autorizzato  ad
          erogare acconti  agli  enti  sulla  base  delle  previsioni
          contenute negli schemi dei medesimi  decreti,  nonche'  dei
          contributi assegnati come competenza nel precedente anno. 
              3. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto legislativo il Consiglio  nazionale  della
          scienza e tecnologia (CNST), di cui all'art. 11 della legge
          9 maggio 1989, n. 168 , e' soppresso. Sono fatti  salvi  le
          deliberazioni e gli atti adottati dal predetto organo  fino
          alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
              4. Alla legge 9 maggio 1989, n. 168, sono apportate  le
          seguenti modificazioni ed integrazioni: 
                a) (Omissis); 
                b) nella lettera c)  del  comma  1  dell'art.  2,  le
          parole «sentito il CNST» sono soppresse; 
                c) (Omissis); 
                d) nelle lettere e) ed f) del comma 1 dell'art. 2  le
          parole «sentito il CNST» sono soppresse; 
                e) (Omissis); 
                f) il comma 3 dell'art. 2 e' soppresso; 
                g) i commi 1 e 2 dell'art. 3  sono  soppressi  e  nel
          comma 3 dell'art.  3  le  parole  «sentito  il  CNST»  sono
          soppresse; 
                h) nel comma 2 dell'art. 8 le parole  da  «il  quale»
          fino a «richiesta» sono soppresse; 
                i) l'art. 11 e' soppresso. 
              5. Nel comma 9, secondo  periodo,  dell'art.  51  della
          legge 27 dicembre  1997,  n.  449,  le  parole  da  «previo
          parere» fino a «n. 59» sono soppresse. 
              6. E' abrogata  ogni  altra  vigente  disposizione  che
          determina competenze del CNST. 
              7. E' abrogato l'art. 64  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,  a  partire  dalla
          data di entrata in vigore del decreto di cui  alla  lettera
          g) del comma 1 dell'art. 2 della legge 9  maggio  1989,  n.
          168, come modificata dalla lettera e) del comma 4. 
              8. Fino alla data di insediamento dei CSN  e  dell'AST,
          l'art. 4, comma 3, lettera a), non si applica  nella  parte
          in  cui  sono  previste  loro   osservazioni   e   proposte
          preliminarmente all'approvazione del PNR. In sede di  prima
          applicazione  del   presente   decreto,   in   assenza   di
          approvazione  del  PNR,  il  Fondo  speciale  puo'   essere
          ripartito, con delibera del CIPE, finanziare interventi  di
          ricerca di particolare rilevanza strategica. 
              9. I comitati nazionali di consulenza, il consiglio  di
          presidenza  e  la  giunta  amministrativa  del   CNR   sono
          prorogati fino alla data di entrata in vigore  del  decreto
          legislativo di riordino del  CNR  stesso,  da  emanarsi  ai
          sensi degli articoli 11, comma 1, lettera d), 14 e 18 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59, e  comunque  non  oltre  il  31
          dicembre 1998. 
              10. L'Istituto nazionale per la ricerca  scientifica  e
          tecnologica sulla montagna, di cui  all'art.  5,  comma  4,
          della legge 7 agosto 1997, n. 266, e' inserito tra gli enti
          di ricerca a carattere non strumentale ed  e'  disciplinato
          dalle disposizioni di cui all'art. 8 della legge  9  maggio
          1989, n. 168, e successive  modificazioni  e  integrazioni,
          alle  quali   si   uniforma   il   decreto   del   Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica
          previsto dal predetto art. 5, comma 4, della legge  n.  266
          del 1997.». 

        
      
          
            Capo I   Riordino degli enti di ricerca  
          
        
                               Art. 5 
 
 
Piani triennali di attivita' - PTA e Documento di visione  strategica
                decennale degli enti di ricerca - DVS 
 
  1. In conformita' alle linee guida enunciate nel PNR, ai fini della
pianificazione operativa i consigli di  amministrazione  dei  singoli
enti di ricerca, previo parere dei rispettivi  consigli  scientifici,
adottano un piano triennale di attivita', aggiornato annualmente,  ed
elaborano  un  documento  di   visione   strategica   decennale,   in
conformita' alle particolari  disposizioni  definite  nei  rispettivi
statuti e regolamenti. 
  2. Il predetto piano e' valutato e approvato dal  Ministero,  anche
ai fini  della  identificazione  e  dello  sviluppo  degli  obiettivi
generali  di  sistema,  del  coordinamento  dei  piani  triennali  di
attivita' dei diversi enti di ricerca, nonche' del riparto del  fondo
ordinario per il finanziamento degli enti di ricerca. 
  3.  Per  il  perseguimento  delle  finalita'  di  coordinamento  ed
armonizzazione di cui al comma 2, il Ministero,  tenuto  conto  degli
obiettivi del Programma nazionale della ricerca ed in funzione  della
elaborazione di nuovi indirizzi, svolge  una  specifica  funzione  di
preventiva valutazione comparativa e di  indirizzo  strategico.  Tale
funzione e' prevalentemente esercitata sulla base dei PTA e  dei  DVS
ovvero anche impartendo  dirette  indicazioni  volte  a  favorire  il
perseguimento di obiettivi di sistema o esperendo  iniziative  basate
su  modalita'  di  carattere  selettivo   atte   a   sollecitare   la
collaborazione tra i diversi enti  in  funzione  della  promozione  e
realizzazione di progetti congiunti. 
  A tale  fine  il  Ministero  puo'  avvalersi  del  supporto,  anche
individuale, di dipendenti di enti di ricerca e universita', anche in
forma  di  comando,  sulla   base   di   apposite   intese   con   le
amministrazioni di appartenenza. 
  4. Nell'ambito dell'autonomia e coerentemente al PTA, gli  enti  di
ricerca determinano la consistenza e le  variazioni  dell'organico  e
del piano di fabbisogno  del  personale,  sentite  le  organizzazioni
sindacali.  L'approvazione   del   fabbisogno   del   personale,   la
consistenza e le variazioni  dell'organico  da  parte  del  Ministero
avviene previo parere favorevole del Ministero dell'economia e  delle
finanze e del Dipartimento della funzione pubblica. 

        
      
          
            Capo I   Riordino degli enti di ricerca  
          
        
                               Art. 6 
 
 
                  Regolamenti degli enti di ricerca 
 
  1. I regolamenti del personale  e  di  amministrazione,  finanza  e
contabilita', vengono adottati in  conformita'  ai  principi  e  alle
vigenti norme di amministrazione e contabilita' pubblica e  a  quelle
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche di cui  al  decreto  legislativo  30  marzo
2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni,  ed  ai   principi   e
disposizioni del codice civile per quanto compatibili,  nel  rispetto
dei principi di trasparenza, efficienza,  economicita'  ed  efficacia
della gestione. 
  2. I regolamenti del personale prevedono modalita' procedurali  per
l'espressione, da parte  del  consiglio  di  amministrazione,  di  un
parere vincolante sulla validita' curriculare dei dirigenti proposti,
la cui individuazione e nomina resta in capo ai dirigenti apicali  ai
sensi della normativa vigente in materia. 

        
                        Note all'art. 6: 
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165  «Norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni pubbliche»  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O. 

        
      
          
            Capo I   Riordino degli enti di ricerca  
          
        
                               Art. 7 
 
 
        Procedura di adozione degli statuti e dei regolamenti 
 
  1. Gli statuti  e  i  regolamenti  di  amministrazione,  finanza  e
contabilita', e del personale degli enti di ricerca sono formulati  e
adottati dai competenti organi deliberativi dei singoli enti,  previo
controllo di legittimita' e di merito esercitato dal Ministro. 
  2.  Il  Ministero  esercita  il  controllo   sui   regolamenti   di
amministrazione,  finanza  e  contabilita',  sentito   il   Ministero
dell'economia e delle finanze e, per quanto  concerne  i  regolamenti
del personale, anche il Dipartimento della funzione pubblica. 
  3. Il  controllo  e  l'approvazione  da  parte  del  Ministero  dei
predetti statuti e regolamenti, avviene entro sessanta  giorni  dalla
ricezione dei medesimi. Decorso tale termine in  assenza  di  formali
osservazioni  di  legittimita'  o  di  merito,  gli  statuti   ed   i
regolamenti si intendono approvati e divengono  efficaci.  Lo  stesso
procedimento si applica anche per le successive modificazioni. 

        
      
          
            Capo I   Riordino degli enti di ricerca  
          
        
                               Art. 8 
 
 
         Consiglio di amministrazione degli enti di ricerca 
 
  1. Il  numero  dei  componenti  il  consiglio  di  amministrazione,
compreso il presidente, non puo' superare: 
    a) cinque componenti, nel caso di enti che ricevono un contributo
pubblico annuale di importo superiore al 20 per cento  del  fondo  di
funzionamento ordinario degli enti o che impiegano oltre  cinquecento
unita' di personale; 
    b) tre componenti negli altri casi. 
  2. I componenti  del  consiglio  di  amministrazione,  compreso  il
presidente, sono nominati con decreto del Ministro, durano in  carica
quattro anni, e possono essere confermati una sola volta. Agli stessi
si applica quanto previsto nel quarto periodo dell'articolo 6,  comma
2,  del  decreto  legislativo  5  giugno  1998,  n.  204,  anche  con
riferimento ai mandati gia' espletati prima  dell'entrata  in  vigore
del presente decreto legislativo. 

        
                        Note all'art. 8: 
              - Il comma 2 dell'art.  6  del  decreto  legislativo  5
          giugno 1998, n. 204, recita: 
                «2. La nomina dei presidenti degli enti  di  ricerca,
          dell'Istituto per  la  ricerca  scientifica  e  tecnologica
          sulla  montagna,  dell'ASI  e  dell'ENEA  e'  disposta  con
          decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, su  proposta  del
          Ministro competente, sentite  le  commissioni  parlamentari
          competenti,  fatte  salve  le  procedure  di   designazione
          previste dalla  normativa  vigente  per  specifici  enti  e
          istituzioni. I presidenti degli enti  di  cui  al  presente
          comma possono  restare  in  carica  per  non  piu'  di  due
          mandati. Il  periodo  svolto  in  qualita'  di  commissario
          straordinario  e'  comunque  computato  come   un   mandato
          presidenziale. I presidenti degli enti di cui  al  presente
          comma, in  carica  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, la cui permanenza nella stessa  eccede  i
          predetti limiti, possono terminare il mandato in corso.». 

        
      
          
            Capo I   Riordino degli enti di ricerca  
          
        
                               Art. 9 
 
 
Consiglio nazionale  delle  ricerche,  Agenzia  spaziale  italiana  e
                Istituto nazionale di fisica nucleare 
 
  1. Il consiglio di amministrazione del  Consiglio  nazionale  delle
ricerche  (CNR)  e'  composto  da   sette   componenti   scelti   tra
personalita' di alta  qualificazione  tecnico-scientifica  nel  campo
della  ricerca,  di  comprovata  esperienza  gestionale  di  enti  ed
istituzioni pubbliche o private, di cui:  quattro,  tra  i  quali  il
presidente, designati dal Ministro, di cui  uno  su  indicazione  del
presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,
le regioni e le province autonome; gli altri tre designati uno  dalla
Conferenza  dei  rettori  delle  universita'  italiane,   uno   dalla
Confindustria ed  uno  espressione  delle  comunita'  scientifica  di
riferimento. Il relativo consiglio scientifico di cui all'articolo 10
puo' essere costituito fino ad un massimo di dieci componenti. 
  2.  Al  fine  di  sostenere  la  competitivita'  anche  a   livello
internazionale delle  competenze  di  ricerca,  lo  statuto  del  CNR
assegna  ai  dipartimenti  interni  anche  un   ruolo   centrale   di
riferimento e valorizzazione delle comunita' tematiche e disciplinari
in ambito  nazionale,  nonche'  nell'affidamento  agli  istituti  dei
programmi e  progetti  di  ricerca  ed  assegnazione  delle  relative
risorse, ferme restando le specifiche  competenze  e  responsabilita'
del consiglio di amministrazione. Il predetto statuto  del  CNR  puo'
altresi' prevedere una struttura organizzativa  di  programmazione  e
coordinamento delle attivita' polari. 
  3. Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia spaziale  italiana,
nominato con decreto del Ministro, e' costituito dal presidente e  da
altri quattro componenti, dei quali uno designato dal Ministro  degli
affari esteri, uno dal Ministro  della  difesa  e  uno  dal  Ministro
dell'economia e delle finanze. 
  4. La composizione del consiglio direttivo dell'Istituto  nazionale
di  fisica  nucleare   (INFN)   e'   ridotta   dei   due   componenti
rappresentativi degli enti di livello non  ministeriale.  Restano  in
vigore le particolari disposizioni del vigente ordinamento  dell'ente
relative alla nomina degli organi statutari. 

        
      
          
            Capo I   Riordino degli enti di ricerca  
          
        
                               Art. 10 
 
 
             Consigli scientifici o tecnico-scientifici 
                        degli enti di ricerca 
 
  1. Gli statuti degli enti di ricerca prevedono  la  costituzione  e
composizione  di  consigli  scientifici  o   tecnico-scientifici   ed
indicano analiticamente i casi e  le  modalita'  di  esercizio  delle
funzioni consultive in materia di proposte e pareri sui documenti  di
pianificazione e di visione strategica, nonche' valorizzano il ruolo,
anche nell'ottica di misure volte a favorire la dimensione europea  e
internazionale   della   ricerca,   incentivando   la    cooperazione
scientifica e tecnica con istituzioni ed enti di altri Paesi, nonche'
l'introduzione di misure volte a favorire la  collaborazione  con  le
attivita'  delle  regioni  in  materia  di  ricerca   scientifica   e
tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi. 
  2.  I  consigli  scientifici  sono  nominati   dal   consiglio   di
amministrazione, previo esperimento di forme di  consultazione  della
comunita' scientifica  ed  economica,  appositamente  previste  dagli
statuti, e sono formati da non piu' di sette componenti. 

        
      
          
            Capo I   Riordino degli enti di ricerca  
          
        
                               Art. 11 
 
Comitati di selezione dei presidenti e dei componenti dei consigli di
  amministrazione degli enti di ricerca di designazione governativa 
  1. Ai fini della nomina dei presidenti e dei membri  del  consiglio
di amministrazione  di  designazione  governativa,  con  decreto  del
Ministro e' nominato un comitato di selezione, composto da un massimo
di cinque persone, scelte tra  esperti  della  comunita'  scientifica
nazionale ed internazionale ed esperti in  alta  amministrazione,  di
cui uno con funzione di coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri  a
carico del bilancio del Ministero. Il comitato  di  selezione  agisce
nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministro  nel  decreto  di
nomina e, per gli adempimenti  aventi  carattere  amministrativo,  e'
supportato dalle competenti  direzioni  generali  del  Ministero.  Il
personale del Ministero non puo', in  nessun  caso,  fare  parte  del
comitato di selezione. 
  2.  Il  comitato  di  selezione  fissa,  con  avviso  pubblico,  le
modalita' e i termini per la presentazione delle candidature  e,  per
ciascuna posizione  ed  ove  possibile  in  ragione  del  numero  dei
candidati, propone al Ministro: 
    a) cinque nominativi per la carica di presidente; 
    b) tre nominativi per la carica di consigliere. 
  3. Nei consigli di amministrazione composti da tre consiglieri, due
componenti, incluso il presidente, sono individuati dal Ministro.  Il
terzo consigliere e' scelto direttamente dalla comunita'  scientifica
o  disciplinare  di  riferimento  sulla  base   di   una   forma   di
consultazione definita negli statuti. 
  4. Nei consigli di amministrazione composti da cinque  consiglieri,
tre componenti e tra  questi  il  presidente,  sono  individuati  dal
Ministro. Gli altri due componenti  sono  scelti  direttamente  dalla
comunita' scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una
forma di consultazione definita negli  statuti,  fatto  salvo  quanto
specificamente disposto all'articolo 9. 
  5. I decreti ministeriali di nomina dei presidenti e  dei  consigli
di amministrazione sono comunicati al Parlamento. 

        
      
          
            Capo I   Riordino degli enti di ricerca  
          
        
                               Art. 12 
 
 
      Organizzazione interna e dirigenza degli enti di ricerca 
 
  1. Gli enti  di  ricerca,  nell'esercizio  della  propria  potesta'
statutaria e regolamentare, adeguano i propri ordinamenti ai principi
dell'articolo 4 e del capo II del titolo II del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, nonche' della legge 7 agosto 1990, n. 241,  e,
tenendo conto delle relative peculiarita', adottano  con  lo  statuto
anche le regole di organizzazione e funzionamento. 
  2. Ai fini dell'organizzazione interna, gli statuti e i regolamenti
degli enti sono elaborati tenendo conto della separazione tra compiti
di   programmazione   ed   indirizzo   strategico,    competenze    e
responsabilita' gestionali, comprendenti anche le  tipiche  attivita'
di controllo di gestione, nonche' funzioni valutative e di controllo. 
  3. Gli  statuti  ridefiniscono  le  attribuzioni  dei  consigli  di
amministrazione  allo  scopo  di  ricondurne   le   competenze   alla
approvazione degli atti di  carattere  generale  o  fondamentale  per
l'organizzazione, il funzionamento, l'amministrazione e  la  gestione
degli enti medesimi, consentendo la semplificazione e  la  speditezza
delle procedure, la valorizzazione e responsabilizzazione  del  ruolo
dei direttori generali e della relativa dirigenza. 
  4. Gli statuti e  i  regolamenti  prevedono  inoltre  procedure  di
valutazione comparativa  per  l'individuazione  dei  direttori  degli
organi  di  ricerca,  misure  organizzative  volte  a  potenziare  la
professionalita'    e    l'autonomia    dei    ricercatori,     norme
anti-discriminatorie tra donne  e  uomini  nella  composizione  degli
organi, nonche' specifiche disposizioni agevolative per la  mobilita'
dei  dipendenti  tra  gli  enti  di  ricerca,  con   le   istituzioni
internazionali di ricerca e le imprese, senza nuovi o maggiori  oneri
a carico della finanza pubblica, anche al fine di ottenere azioni  di
interscambio di competenze ed esperienze tra pubblico e privato. 

        
                        Note all'art. 12: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  4   del   decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
              «Art. 4. - 1.  Gli  organi  di  governo  esercitano  le
          funzioni di  indirizzo  politico-amministrativo,  definendo
          gli obiettivi ed i programmi da attuare  ed  adottando  gli
          altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e
          verificano  la  rispondenza  dei  risultati  dell'attivita'
          amministrativa e della gestione agli  indirizzi  impartiti.
          Ad essi spettano, in particolare: 
                  a) le decisioni in  materia  di  atti  normativi  e
          l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed
          applicativo; 
                  b) la definizione di obiettivi,  priorita',  piani,
          programmi e direttive generali per l'azione  amministrativa
          e per la gestione; 
                  c) la individuazione delle risorse umane, materiali
          ed  economico-finanziarie   da   destinare   alle   diverse
          finalita' e la loro ripartizione tra gli uffici di  livello
          dirigenziale generale; 
                  d) la definizione dei criteri generali  in  materia
          di  ausili  finanziari  a  terzi  e  di  determinazione  di
          tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi; 
                  e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi
          attribuiti da specifiche disposizioni; 
                  f)  le   richieste   di   pareri   alle   autorita'
          amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato; 
                  g) gli altri atti indicati dal presente decreto. 
              2.  Ai  dirigenti  spetta  l'adozione  degli   atti   e
          provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli  atti  che
          impegnano l'amministrazione  verso  l'esterno,  nonche'  la
          gestione finanziaria,  tecnica  e  amministrativa  mediante
          autonomi poteri di spesa di  organizzazione  delle  risorse
          umane, strumentali e di controllo. Essi  sono  responsabili
          in  via  esclusiva  dell'attivita'  amministrativa,   della
          gestione e dei relativi risultati. 
              3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal  comma  2
          possono essere derogate soltanto espressamente e  ad  opera
          di specifiche disposizioni legislative. 
              4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice
          non siano  direttamente  o  indirettamente  espressione  di
          rappresentanza politica, adeguano i propri  ordinamenti  al
          principio della distinzione tra indirizzo e  controllo,  da
          un  lato,  e  attuazione  e  gestione  dall'altro.  A  tali
          amministrazioni e' fatto divieto  di  istituire  uffici  di
          diretta  collaborazione,  posti  alle  dirette   dipendenze
          dell'organo di vertice dell'ente.» 
              Il capo II del titolo II  del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, riguarda la dirigenza. 
              - Il testo della legge 7 agosto 1990, n.  241  recante:
          «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
          diritto  di  accesso  ai  documenti   amministrativi»,   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192. 

        
      
          
            Capo I   Riordino degli enti di ricerca  
          
        
                               Art. 13 
 
 
       Riconoscimento e valorizzazione del merito eccezionale 
 
  1. Gli enti di ricerca, previo nulla-osta del Ministro, sulla  base
del parere del comitato di esperti  per  la  politica  della  ricerca
(CEPR), possono assumere per chiamata diretta, con contratto a  tempo
indeterminato,  nell'ambito  del  3  per  cento   dell'organico   dei
ricercatori e tecnologi nei limiti delle disponibilita' di  bilancio,
con inquadramento fino al massimo livello contrattuale del  personale
di ricerca definito dal consiglio di amministrazione,  ricercatori  o
tecnologi italiani o stranieri  dotati  di  altissima  qualificazione
scientifica negli ambiti disciplinari di  riferimento,  che  si  sono
distinti per merito eccezionale ovvero che siano stati  insigniti  di
alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale. 

        
      
          
            Capo I   Riordino degli enti di ricerca  
          
        
                               Art. 14 
 
 
          Riorganizzazione delle sedi degli enti di ricerca 
 
  1. Le misure  di  razionalizzazione  di  cui  all'articolo  12  del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, si applicano  agli  enti
di ricerca vigilati dal Ministero che, entro il 31 dicembre 2010, con
le  modalita'  ivi  previste,  predispongono  un  piano  volto   alla
razionalizzazione  della  localizzazione  degli  uffici,  anche   tra
diversi enti, nonche' alla realizzazione di economie di spesa. 

        
                        Note all'art. 14: 
              - L'art. 12 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
          419 recita: 
                «Art. 12 - 1. Gli enti pubblici ai quali  si  applica
          il presente decreto predispongono,  entro  l'anno  2000  e,
          successivamente, con cadenza biennale, entro un termine  da
          fissarsi con direttiva del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, un piano volto a  razionalizzare  la  allocazione
          degli uffici in  immobili  acquisiti  in  proprieta'  o  in
          locazione, anche attraverso l'utilizzo comune  di  immobili
          da parte di piu' enti, soprattutto per quanto attiene  alle
          sedi   periferiche,   anche   all'estero,   nonche'    alla
          realizzazione  di   economie   di   spesa   connesse   alla
          acquisizione e gestione in comune, su  base  convenzionale,
          di servizi da parte di piu' enti, ovvero, nel caso di  enti
          svolgenti compiti  omogenei,  attraverso  anche  la  comune
          utilizzazione di organi e attivita'. 
              2. Il piano di cui  al  comma  1  e'  trasmesso,  entro
          trenta giorni, dal presidente dell'ente, previo parere  del
          collegio dei revisori,  all'amministrazione  o  istituzione
          vigilante ed al Ministero del tesoro, del bilancio e  della
          programmazione economica.  Il  Ministero  stesso  riferisce
          annualmente al Parlamento  sulla  attuazione  del  presente
          articolo,  indicando,  sulla  base  anche  di  una  analisi
          comparativa delle risultanze dei piani e dei relativi  dati
          di  spesa  negli  ultimi  bilanci  consuntivi  degli  enti,
          criteri di razionalizzazione e contenimento delle spese  di
          allocazione  e  per  servizi  suscettibili  di   conduzione
          comune. 
              3. Tenuto conto dei piani di  revisione  degli  enti  e
          della apposita relazione di cui al comma 2: 
                a)  i  Ministri  vigilanti,  di   concerto   con   il
          Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del
          tesoro, del  bilancio  e  della  programmazione  economica,
          impartiscono  agli  enti  direttive,   anche   subordinando
          l'approvazione  del  bilancio  preventivo   o   dei   piani
          pluriennali  degli   enti   alla   realizzazione   o   alla
          programmazione delle riduzioni di spesa di cui al comma 1; 
                b) i revisori dei conti vigilano sulla adozione delle
          misure indicate. 
              4. Nei confronti degli enti di cui al comma 1  che  non
          abbiano predisposto, nei termini  stabiliti,  il  piano  di
          revisione  per  l'utilizzo  degli  immobili,   i   Ministri
          vigilanti  adottano,  ovvero  propongono  al  Ministro  del
          tesoro, del bilancio e della programmazione  economica  una
          riduzione, sino al venti per cento, dei contributi ordinari
          previsti nel bilancio preventivo dello Stato.» 

        
      
          
            Capo I   Riordino degli enti di ricerca  
          
        
                               Art. 15 
 
 
                      Infrastrutture di ricerca 
 
  1. Gli statuti degli enti di ricerca prevedono specifiche misure  e
soluzioni organizzative, atte a favorire una gestione ottimale  delle
infrastrutture e strutture di ricerca, con l'obiettivo di  consentire
una loro programmazione e gestione coordinata tra  tutti  gli  attori
del sistema della ricerca e delle imprese, anche nel  rispetto  degli
orientamenti europei ed allo scopo di produrre economie di scala,  di
accrescere     la     loro     efficienza,     accessibilita'      ed
internazionalizzazione. 
  2. Le infrastrutture nazionali di ricerca, dichiarate strategiche e
di preminente interesse nazionale, sono realizzate con  le  modalita'
di cui alla  parte  II  del  titolo  III  del  capo  IV  del  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 
  3.  Ai  fini  dell'attuazione   del   presente   articolo   e   per
l'accrescimento del livello di  eccellenza  delle  infrastrutture  di
ricerca si fa ricorso alle risorse rese disponibili, in  particolare,
dall'articolo 17 comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 

        
                        Note all'art. 15: 
              -  Il  decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163
          concernente  «Codice  dei  contratti  pubblici  relativi  a
          lavori, servizi e forniture in attuazione  delle  direttive
          2004/17/CE  e  2004/18/CE»  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100, S.O. 
              - Il comma 4, dell'art. 17, del decreto legge 25 giugno
          2008,  n.  112  (Disposizioni  urgenti  per   lo   sviluppo
          economico,  la  semplificazione,  la   competitivita',   la
          stabilizzazione della finanza pubblica  e  la  perequazione
          tributaria), e  convertito  in  legge,  con  modificazioni,
          dalla legge 6 agosto 2008, n. 133  (Conversione  in  legge,
          con modificazioni, del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.
          112,  recante  disposizioni   urgenti   per   lo   sviluppo
          economico,  la  semplificazione,  la   competitivita',   la
          stabilizzazione della finanza pubblica  e  la  perequazione
          tributaria) cosi' recita: 
                «4. Le risorse acquisite  dalla  Fondazione  istituto
          italiano di tecnologia ai sensi del comma 3, sono destinate
          al finanziamento di  programmi  per  la  ricerca  applicata
          finalizzati alla realizzazione, sul  territorio  nazionale,
          di progetti in settori tecnologici altamente  strategici  e
          alla creazione di una rete di infrastrutture di ricerca  di
          alta  tecnologia  localizzate  presso  primari  centri   di
          ricerca pubblici e privati.» 

        
      
          
            Capo I   Riordino degli enti di ricerca  
          
        
                               Art. 16 
 
 
                Strumenti innovativi di finanziamento 
               e partecipazione al capitale di rischio 
 
  1. Il Ministero e, previa valutazione di legittimita' e  di  merito
da parte dello stesso, gli stessi enti  di  ricerca,  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica e  senza  garanzie  da
parte  loro,  possono  promuovere,  concorrere  alla  costituzione  o
partecipare  a  fondi  di  investimento  con  la  partecipazione   di
investitori pubblici e privati, articolati in  un  sistema  integrato
tra fondi di livello nazionale e  rete  di  fondi  locali,  ai  sensi
dell'articolo 4 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
  2.  Tali  fondi  sono  destinati  all'attuazione  di  programmi  di
trasferimento tecnologico e di investimento per la  realizzazione  di
iniziative produttive con elevato contenuto di innovazione e ricerca,
con il coinvolgimento di apporti  dei  soggetti  pubblici  e  privati
operanti nel territorio di riferimento e la valorizzazione di risorse
finanziarie destinate allo scopo, anche derivanti da  cofinanziamenti
europei ed internazionali. 
  3. Gli enti di ricerca nell'articolazione dei rispettivi statuti  e
nell'enumerazione delle attivita' da svolgere tengono conto di quanto
previsto agli articoli 4, 6 e 17 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133. 

        
                        Note all'art. 16: 
              - Si riporta il testo degli articoli  4,  6  e  17  del
          decreto legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 : 
                «Art.  4  -  1.  Per  lo  sviluppo  di  programmi  di
          investimento destinati  alla  realizzazione  di  iniziative
          produttive con  elevato  contenuto  di  innovazione,  anche
          consentendo il coinvolgimento degli  apporti  dei  soggetti
          pubblici e privati operanti nel territorio di  riferimento,
          e alla valorizzazione delle risorse  finanziarie  destinate
          allo scopo, anche derivanti da cofinanziamenti  europei  ed
          internazionali, possono essere costituiti appositi fondi di
          investimento con la partecipazione di investitori  pubblici
          e privati, articolati in un sistema integrato tra fondi  di
          livello nazionale e rete di fondi locali. Con  decreto  del
          Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze,  sono  disciplinate
          le modalita' di costituzione e funzionamento dei fondi,  di
          apporto  agli  stessi  e  le  ulteriori   disposizioni   di
          attuazione. 
              1-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, con  decreto
          di natura non regolamentare del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze la gestione separata della Cassa  depositi  e
          prestiti  S.p.A.  puo'  essere  autorizzata,  senza   oneri
          aggiuntivi a carico della finanza pubblica, ad istituire un
          apposito fondo, attraverso cui partecipare, sulla  base  di
          un  adeguato  sistema  di  verifica  della   sostenibilita'
          economico-finanziaria delle iniziative, nonche' di garanzie
          prestate dagli stessi soggetti  beneficiari  diversi  dalla
          pubblica amministrazione, tale  da  escludere  la  garanzia
          dello  Stato  sulle  iniziative  medesime,  anche  in   via
          sussidiaria,   e   di   intese   da   stipularsi   con   le
          amministrazioni   locali,   regionali   e   centrali    per
          l'implementazione dei programmi  settoriali  di  rispettiva
          competenza, a fondi per lo sviluppo, compresi quelli di cui
          all'art.  44  del  regolamento  (CE)   n.   1083/2006   del
          Consiglio, dell'11 luglio 2006, sui  fondi  strutturali,  e
          quelli in cui puo' intervenire il  Fondo  europeo  per  gli
          investimenti. 
              2. Dalle disposizioni del presente articolo non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica,   sono   escluse   garanzie   a   carico    delle
          Amministrazioni Pubbliche sulle  operazioni  attivabili  ai
          sensi del comma 1.» 
              «Art. 6 -  1.  Le  iniziative  delle  imprese  italiane
          dirette alla loro promozione, sviluppo e consolidamento sui
          mercati  diversi  da  quelli  dell'Unione  europea  possono
          fruire  di  agevolazioni  finanziarie  esclusivamente   nei
          limiti ed alle condizioni previsti dal Regolamento (CE)  n.
          1998/2006 della Commissione europea del 15  dicembre  2006,
          relativo agli aiuti di importanza minore (de minimis). 
              2. Le iniziative ammesse ai benefici sono: 
                a)   la    realizzazione    di    programmi    aventi
          caratteristiche di investimento finalizzati  al  lancio  ed
          alla  diffusione  di  nuovi  prodotti  e   servizi   ovvero
          all'acquisizione di nuovi mercati per  prodotti  e  servizi
          gia' esistenti, attraverso l'apertura di strutture volte ad
          assicurare in prospettiva la presenza stabile  nei  mercati
          di riferimento; 
                b)  studi  di  prefattibilita'  e   di   fattibilita'
          collegati  ad  investimenti  italiani  all'estero,  nonche'
          programmi  di  assistenza  tecnica  collegati  ai  suddetti
          investimenti; 
                c) altri interventi prioritari individuati e definiti
          dal  Comitato  interministeriale  per   la   programmazione
          economica. 
              3.   Con   una   o   piu'   delibere    del    Comitato
          interministeriale  per  la  programmazione  economica,   su
          proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
          con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  con  il
          Ministro degli affari  esteri,  da  adottare  entro novanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, sono determinati i  termini,  le  modalita'  e  le
          condizioni degli interventi, le attivita'  e  gli  obblighi
          del  gestore,  le  funzioni  di   controllo,   nonche'   la
          composizione e i compiti del Comitato per l'amministrazione
          del fondo di cui al comma 4.  Sino  all'operativita'  delle
          delibere  restano  in  vigore  i  criteri  e  le  procedure
          attualmente vigenti. 
              4.  Per  le  finalita'  dei   commi   precedenti   sono
          utilizzate le disponibilita'  del  Fondo  rotativo  di  cui
          all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio  1981,  n.
          251, convertito, con modificazioni, dalla legge  29  luglio
          1981, n. 394 con le  stesse  modalita'  di  utilizzo  delle
          risorse del Fondo rotativo. Entro il 30 giugno  di  ciascun
          anno, il Comitato interministeriale per  la  programmazione
          economica delibera il  piano  previsionale  dei  fabbisogni
          finanziari del Fondo. Le ulteriori assegnazioni di  risorse
          sono stabilite in via  ordinaria  dalla  legge  finanziaria
          ovvero  in  via  straordinaria   da   apposite   leggi   di
          finanziamento. 
              5. E' abrogato il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  1981,
          n. 394, ad eccezione dei commi 1 e 4 dell'art.  2  e  degli
          articoli 10, 11, 20, 22 e 24. E' inoltre, abrogata la legge
          20 ottobre 1990, n. 304 ad eccezione degli articoli 4 e  6,
          e sono abrogati, altresi', i commi 5,  6,  6-bis,  7  e  8,
          dell'art. 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143. 
              6. I riferimenti  alle  norme  abrogate  ai  sensi  del
          presente articolo contenuti nel comma 1, dell'art.  25  del
          decreto  legislativo  31  marzo  1998,   n.   143,   devono
          intendersi   sostituiti   dal   riferimento   al   presente
          articolo.» 
              «Art.  17 -  1.  Al  fine  di   una   piu'   efficiente
          allocazione delle risorse pubbliche  volte  al  sostegno  e
          all'incentivazione di progetti di ricerca di eccellenza  ed
          innovativi,   ed   in   considerazione   del    sostanziale
          esaurimento delle finalita' originariamente  perseguite,  a
          fronte delle ingenti risorse pubbliche rese disponibili,  a
          decorrere  dal  1°  luglio  2008  la  Fondazione   IRI   e'
          soppressa. 
              2.  A  decorrere  dal  1°  luglio  2008,  le  dotazioni
          patrimoniali  e  ogni  altro   rapporto   giuridico   della
          Fondazione IRI in essere  a  tale  data,  ad  eccezione  di
          quanto previsto al comma 3, sono devolute  alla  Fondazione
          Istituto Italiano di Tecnologia. 
              3. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze e' disposta l'attribuzione del patrimonio storico e
          documentale  della   Fondazione   IRI   ad   una   societa'
          totalitariamente controllata dallo Stato che ne curera'  la
          conservazione.  Con  il  medesimo  decreto  potra'   essere
          altresi' disposta  la  successione  di  detta  societa'  in
          eventuali rapporti di lavoro in essere  con  la  Fondazione
          IRI alla data di decorrenza di cui al comma 1, ovvero altri
          rapporti giuridici attivi o passivi che dovessero risultare
          incompatibili con le  finalita'  o  l'organizzazione  della
          Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia. 
              4.  Le  risorse  acquisite  dalla  Fondazione  Istituto
          Italiano di Tecnologia ai sensi del comma 3 sono  destinate
          al finanziamento di  programmi  per  la  ricerca  applicata
          finalizzati alla realizzazione, sul  territorio  nazionale,
          di progetti in settori tecnologici altamente  strategici  e
          alla creazione di una rete di infrastrutture di ricerca  di
          alta  tecnologia  localizzate  presso  primari  centri   di
          ricerca pubblici e privati. 
              5.  La  Fondazione  Istituto  Italiano  di   Tecnologia
          provvedera' agli adempimenti di cui all'articolo  20  delle
          disposizioni  per  l'attuazione   del   codice   civile   e
          disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30  marzo
          1942, n. 318.». 

        
      
          
            Capo II   Enti di ricerca del settore istruzione  
          
        
                               Art. 17 
 
 
          Istituto nazionale per la valutazione del sistema 
                    di istruzione e di formazione 
 
  1.  L'Istituto  nazionale  per  la  valutazione  del   sistema   di
istruzione e di formazione (INVALSI) mantiene la natura  giuridica  e
le competenze definite dal decreto legislativo 19 novembre  2004,  n.
286, dalla legge 27  dicembre  2006,  n.  296,  dal  decreto-legge  7
settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazione, dalla legge 25
ottobre 2007, n. 176. Gli attuali membri del  Comitato  di  indirizzo
restano in carica  per  tutta  la  durata  del  mandato  inizialmente
ricevuto. 
  2.  Nell'ambito  della  costruzione  del   Sistema   nazionale   di
valutazione l'INVALSI ha pertanto i seguenti compiti: 
    a) lo studio  e  la  predisposizione  di  strumenti  e  modalita'
oggettive   di   valutazione   degli   apprendimenti   e   la    cura
dell'elaborazione e della diffusione dei risultati della valutazione; 
    b)  la  promozione  di  periodiche  rilevazioni  nazionali  sugli
apprendimenti che interessano le istituzioni scolastiche e istruzione
e formazione professionale, il supporto e l'assistenza  tecnica  alle
istituzioni scolastiche e  formative  anche  attraverso  la  messa  a
disposizione  di   prove   oggettive   per   la   valutazione   degli
apprendimenti  finalizzate  anche  alla  realizzazione  di   autonome
iniziative di valutazione e autovalutazione; 
    c) lo studio di modelli e metodologie per  la  valutazione  delle
istituzioni scolastiche e di istruzione e formazione professionale  e
dei fattori che influenzano gli apprendimenti; 
    d) la predisposizione di prove  a  carattere  nazionale  per  gli
esami di Stato, nell'ambito della normativa vigente; 
    e) lo svolgimento di attivita' di  ricerca  e  la  collaborazione
alle attivita' di valutazione  del  sistema  scolastico  al  fine  di
realizzare  iniziative  di  valorizzazione  del   merito   anche   in
collaborazione con il sistema universitario; 
    f) lo svolgimento di  attivita'  di  ricerca,  nell'ambito  delle
proprie finalita' istituzionali, sia su  propria  iniziativa  che  su
mandato  di  enti  pubblici  e  privati,   assicurando   inoltre   la
partecipazione  italiana   a   progetti   internazionali   in   campo
valutativo; 
    g) lo svolgimento di attivita' di supporto e  assistenza  tecnica
alle regioni  e  agli  enti  territoriali  per  la  realizzazione  di
autonome iniziative di monitoraggio, valutazione e autovalutazione; 
    h) lo  svolgimento  di  attivita'  di  formazione  del  personale
docente e dirigente  della  scuola  sui  temi  della  valutazione  in
collaborazione con l'ANSAS. 

        
                        Note all'art. 17: 
              - Per il decreto legislativo 19 novembre 2004, n.  286,
          la legge 27 dicembre 2006, n. 296,  e  il  decreto-legge  7
          settembre 2007,  n.  147,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, si vedano le note alle
          premesse. 

        
      
          
            Capo III   Disposizioni finali, abrogazioni  e 
                      disapplicazioni di norme  
          
        
                               Art. 18 
 
 
                  Disposizioni finali, abrogazioni 
                     e disapplicazioni di norme 
 
  1. Con l'entrata in vigore del presente decreto  sono  abrogate  le
disposizioni dei vigenti ordinamenti di  ciascun  ente  incompatibili
con i principi e le disposizioni del  presente  decreto  legislativo,
nonche' in particolare le seguenti disposizioni: 
    a) l'articolo 6, comma 2, primo periodo, del decreto  legislativo
5 giugno 1998, n. 204; 
    b) l'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 2003,
n. 127; 
    c) l'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 2003,
n. 128; 
    d) l'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 4 giugno 2003,
n. 128; 
    e) l'articolo 19, comma 2, del  decreto  legislativo  21  gennaio
2004, n. 38; 
    f) l'articolo 3, comma 1, del  decreto  legislativo  19  novembre
2004, n. 286. 
  2. Gli organi degli enti in carica o scaduti alla data  di  entrata
in vigore del presente decreto legislativo rimangono in  carica  fino
alla  data  di  entrata  in  vigore  dei  nuovi  statuti  o  fino  al
completamento delle procedure di nomina che devono completarsi  entro
il termine di mesi due dalla data di  entrata  in  vigore  dei  nuovi
statuti. 
  3. Rimane salvo quanto disposto  all'articolo  1,  comma  5,  della
legge 27 settembre 2007, n. 165. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 31 dicembre 2009 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                    Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri 
 
  Gelmini, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 
 
   Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 
 
                     Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze 
 
                 Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 
 

        
                        Note all'art. 18: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  6,  del   decreto
          legislativo 5 giugno 1998,  n.  204,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 6. (Ambito di applicazione e norme sugli enti  di
          ricerca). - 1. Fatto salvo quanto  previsto  da  successivi
          decreti emanati in conformita' ai criteri direttivi di  cui
          all'art. 18, comma 1, lettera  b),  della  legge  15  marzo
          1997, n. 59 , o da specifiche  disposizioni  di  legge,  ai
          sensi del presente decreto per enti di ricerca si intendono
          gli enti e le istituzioni pubbliche nazionali di ricerca di
          cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri  30  dicembre  1993,  n.  593   ,   e   successive
          modificazioni  e  integrazioni.  Le  norme   del   presente
          decreto, ove non diversamente disposto, si applicano  anche
          agli  osservatori  astronomici,  astrofisici  e  vesuviano,
          all'Istituto per la ricerca scientifica e tecnologica sulla
          montagna, all'Agenzia spaziale italiana  (ASI)  e  all'Ente
          nazionale per le energie alternative (ENEA)  e  alle  altre
          istituzioni di ricerca di cui le pubbliche  amministrazioni
          finanziano il funzionamento ordinario.  Sono  fatte  salve,
          per quanto non altrimenti disposto dal presente decreto, le
          competenze delle amministrazioni dello Stato nei  confronti
          degli enti di cui al presente comma. 
              2. I presidenti degli enti di  cui  al  presente  comma
          possono restare in carica per non piu' di due  mandati.  Il
          periodo svolto in qualita' di commissario straordinario  e'
          comunque  computato  come  un  mandato   presidenziale.   I
          presidenti degli enti di cui al presente comma,  in  carica
          alla data di entrata in vigore del presente decreto, la cui
          permanenza nella stessa eccede i predetti  limiti,  possono
          terminare il mandato in corso. 
              3. Nei casi per i quali la legislazione vigente prevede
          l'approvazione da parte del CIPE di piani o programmi degli
          enti  di  cui  al  comma  1,  la  relativa  competenza   e'
          trasferita alle amministrazioni dello Stato di riferimento,
          vigilanti o finanziatrici, fatte salve eventuali  eccezioni
          determinate in sede di regolamento di cui all'art. 1, comma
          2, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n.  430  .  Per
          l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e per il sistema
          statistico nazionale  restano  ferme  le  disposizioni  del
          decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. 
              4. 
              5. Per le finalita' di cui all'art. 4, comma 1, lettera
          r),  del  decreto  25  novembre  1997  del  Ministro  delle
          comunicazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  283
          del 4 dicembre 1997 , e di cui all'art. 3,  comma  10,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre  1997,
          n. 318 , i relativi obblighi di contribuzione sono  assolti
          nei limiti e con le modalita' previste dall'art. 26,  terzo
          comma,  della  convenzione  approvata   con   decreto   del
          Presidente della Repubblica 13  agosto  1984,  n.  523.  Il
          Ministro del tesoro, del bilancio  e  della  programmazione
          economica,  e'  autorizzato  ad  apportare  le   occorrenti
          variazioni di bilancio.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  20  del   decreto
          legislativo 4 giugno 2003, n. 127 (Riordino  del  Consiglio
          nazionale della  ricerca  (C.N.R.)),  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 20. (Personale). - 1. Il rapporto di lavoro dei
          dipendenti  del  C.N.R.  e'   regolato   ai   sensi   delle
          disposizioni di cui al decreto legislativo 30  marzo  2001,
          n. 165, agli articoli 14 e 15 della legge 24  giugno  1997,
          n. 196, al decreto legislativo 27 luglio 1999,  n.  297,  e
          all'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
          Alle  selezioni  pubbliche  per   le   assunzioni   possono
          partecipare, se in possesso dei requisiti richiesti,  anche
          cittadini stranieri. 
              2. (abrogato) 
              3.   Ferme   restando   le   disposizioni   vigenti   e
          contrattuali per le assunzioni a  tempo  determinato  negli
          enti  di  ricerca,  il   C.N.R.,   sentito   il   consiglio
          scientifico, nell'ambito del 10 per cento dell'organico dei
          ricercatori e tecnologi, nei limiti delle disponibilita' di
          bilancio, puo' inoltre assumere con chiamata  diretta,  con
          contratto a tempo determinato  per  specifici  progetti  di
          ricerca, per  la  durata  del  progetto  e,  comunque,  non
          superiore a cinque anni, ricercatori o tecnologi italiani o
          stranieri,  con  documentata  produzione   scientifica   di
          eccellenza, o documentata attivita' di ricerca in  enti  di
          ricerca o imprese  private  o  in  atenei  stranieri  o  in
          istituzioni  di  ricerca  internazionali;  nelle   predette
          ipotesi di chiamata diretta  il  trattamento  economico  e'
          rapportato  a  quello  previsto  dal  contratto  collettivo
          nazionale di comparto per le medesime qualifiche,  con  una
          eventuale  integrazione  in  considerazione  della   natura
          temporanea del rapporto. 
              4. Il C.N.R, con proprio regolamento sul  personale  ai
          sensi del presente articolo,  disciplina  le  procedure  di
          assunzione ai  diversi  livelli  e  profili  del  personale
          ricercatore e tecnologo, valorizzando  prioritariamente  le
          esperienze di ricerca effettuate all'estero  ovvero  presso
          universita' o imprese nel rispetto dei seguenti principi: 
                a) il rapporto di lavoro a tempo  indeterminato  come
          ricercatore  o  tecnologo  dell'ente  si  instaura,  per  i
          livelli di ricercatore,  primo  ricercatore,  dirigente  di
          ricerca, tecnologo, primo tecnologo e dirigente  tecnologo,
          previo  l'espletamento  di  concorsi  pubblici   per   aree
          scientifiche  o  settori  tecnologici,  idonei  a  valutare
          competenze   e   attitudini    finalizzate    all'attivita'
          richiesta, mediante il  ricorso  a  specifiche  commissioni
          giudicatrici  costituite  in  maggioranza   da   componenti
          esterni all'ente e presiedute da  dirigenti  di  ricerca  o
          tecnologi dell'ente o dipendenti da un  ente  del  comparto
          ricerca ovvero ancora da professori universitari  ordinari,
          con comprovata esperienza internazionale. Per accedere alla
          selezione  per  il  livello  iniziale  occorre  essere   in
          possesso  del  titolo  di  dottore  di  ricerca   attinente
          all'attivita' richiesta dal bando ovvero aver svolto per un
          triennio  attivita'  di  ricerca   presso   universita'   o
          qualificati enti, organismi o centri di ricerca pubblici  o
          privati ovvero nell'ambito dei contratti di cui al comma 3,
          ovvero di assegni di ricerca  banditi  dall'ente  ai  sensi
          dell'art. 51, comma 6, della legge  27  dicembre  1997,  n.
          449, con valutazione finale delle attivita'; 
                b)  la  periodicita'  dei  concorsi  e'   determinata
          secondo le cadenze indicate nel piano triennale.» 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  19  del   decreto
          legislativo 4 giugno 2003, n.  128  (Riordino  dell'Agenzia
          spaziale italiana (A.S.I.), come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art. 19. (Personale). - 1. Il rapporto di  lavoro  dei
          dipendenti  dell'A.S.I.  e'   regolato   ai   sensi   delle
          disposizioni di cui al decreto legislativo 30  marzo  2001,
          n. 165, all'art. 15 della legge 24 giugno 1997, n. 196,  al
          decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e all'art.  51,
          comma 6,  della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449.  Alle
          selezioni pubbliche per le assunzioni possono  partecipare,
          se in possesso dei  requisiti  richiesti,  anche  cittadini
          stranieri. 
              2. (abrogato). 
              3. L'A.S.I., sentito il consiglio  tecnico-scientifico,
          nell'ambito del 10 per cento dell'organico dei ricercatori,
          nei limiti delle disponibilita' di bilancio, puo'  assumere
          con chiamata diretta, con contratto a tempo determinato per
          specifici progetti di ricerca, per la durata  del  progetto
          e, comunque, non oltre cinque anni, ricercatori o tecnologi
          italiani   o   stranieri,   con   documentata    produzione
          scientifica  di  eccellenza,  o  documentata  attivita'  di
          ricerca in enti di ricerca o imprese private  o  in  atenei
          stranieri o in istituzioni di ricerca internazionali; nelle
          predette  ipotesi  di  chiamata  diretta   il   trattamento
          economico e' rapportato a  quello  previsto  dal  Contratto
          collettivo  nazionale   di   comparto   per   le   medesime
          qualifiche,   con    una    eventuale    integrazione    in
          considerazione della natura temporanea del rapporto. 
              4. L'A.S.I., con proprio regolamento sul  personale  ai
          sensi  dell'articolo  17,  disciplina   le   procedure   di
          assunzione ai  diversi  livelli  e  profili  del  personale
          ricercatore o tecnologo, valorizzando  prioritariamente  le
          esperienze di ricerca effettuate all'estero  ovvero  presso
          universita' o imprese. Con riferimento ai ricercatori e  ai
          tecnologi  il  regolamento  e'  emanato  nel  rispetto  dei
          seguenti principi: 
                a) il rapporto di lavoro a tempo  indeterminato  come
          ricercatore  dell'ente  si  instaura,  per  i  livelli   di
          ricercatore, primo ricercatore, dirigente di ricerca, primo
          tecnologo e dirigente tecnologo, previo  l'espletamento  di
          concorsi  pubblici  per   aree   scientifiche   o   settori
          tecnologici, idonei  a  valutare  competenze  e  attitudini
          finalizzate all'attivita' richiesta, mediante il ricorso  a
          specifiche   commissioni   giudicatrici    costituite    in
          maggioranza da componenti esterni all'ente e presiedute  da
          dirigenti di ricerca o tecnologi dell'ente o dipendenti  da
          un ente del comparto ricerca ovvero  ancora  da  professori
          universitari   ordinari,    con    comprovata    esperienza
          internazionale. Per accedere alla selezione per il  livello
          iniziale occorre essere in possesso del titolo  di  dottore
          di ricerca  attinente  all'attivita'  richiesta  dal  bando
          ovvero aver svolto per un  triennio  attivita'  di  ricerca
          presso universita' o qualificati enti, organismi  o  centri
          di ricerca, pubblici  o  privati,  ovvero  nell'ambito  dei
          contratti di cui al comma 3, ovvero di assegni  di  ricerca
          banditi dall'ente ai sensi dell'art.  51,  comma  6,  della
          legge 27 dicembre 1997,  n.  449,  con  valutazione  finale
          delle attivita'; 
                b)  la  periodicita'  dei  concorsi  e'   determinata
          secondo le cadenze indicate nel piano pluriennale; 
                c) in relazione a singoli  progetti  e  per  l'intera
          durata  degli  stessi,  e'   consentita   l'assunzione   di
          personale con contratto di lavoro a  tempo  determinato  di
          durata non superiore a tre anni, in possesso di documentata
          competenza adeguata alle funzioni  da  svolgere,  accertata
          sulla base di apposite selezioni con trattamento  economico
          rapportato alle corrispondenti professionalita'  dell'ente.
          Tali contratti possono essere  rinnovati  una  sola  volta,
          previo giudizio positivo sull'attivita' svolta,  in  deroga
          al decreto legislativo 6 settembre 2001,  n.  368,  per  la
          specificita' dell'attivita' di ricerca da  svolgere  e  per
          garantire  la  continuita'  di  esecuzione  ai   fini   del
          completamento dei relativi progetti.» 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  19  del   decreto
          legislativo 4 giugno 2003, n. 138  (Riordino  dell'Istituto
          nazionale di astrofisica (I.N.A.F.)), come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 19. (Personale).  - 1. Il personale di  ricerca
          dell'I.N.A.F. in servizio alla data di  entrata  in  vigore
          del presente decreto mantiene l'attuale stato giuridico  ed
          economico ed ha la facolta' di  optare  per  l'applicazione
          del contratto  nazionale  degli  enti  di  ricerca  secondo
          modalita' definite dai regolamenti di cui all'articolo 18. 
              2. Il trattamento giuridico ed economico del  personale
          tecnico e amministrativo inquadrato nei ruoli dell'istituto
          alla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto  e'
          disciplinato, come previsto  dall'art.  40,  comma  3,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  successive
          modificazioni. 
              3. Il  reclutamento  ed  il  trattamento  giuridico  ed
          economico del  personale  dell'I.N.A.F.  sono  disciplinati
          secondo la normativa prevista per gli enti di ricerca. 
              4. (abrogato). 
              5.   Ferme   restando   le   disposizioni   vigenti   e
          contrattuali per le assunzioni a  tempo  determinato  negli
          enti   di   ricerca   l'I.N.A.F,   sentito   il   consiglio
          scientifico, nell'ambito del 10 per cento dell'organico dei
          ricercatori, nei limiti delle disponibilita'  di  bilancio,
          puo' assumere con chiamata diretta, con contratto  a  tempo
          determinato per  specifici  progetti  di  ricerca,  per  la
          durata del progetto e, comunque,  non  oltre  cinque  anni,
          ricercatori  o  tecnologi   italiani   o   stranieri,   con
          documentata  produzione  scientifica   di   eccellenza,   o
          documentata attivita' di  ricerca  in  enti  di  ricerca  o
          imprese private o in atenei stranieri o in  istituzioni  di
          ricerca internazionali; nelle predette ipotesi di  chiamata
          diretta il trattamento economico  e'  rapportato  a  quello
          previsto dal contratto collettivo nazionale di comparto per
          le medesime qualifiche, con una eventuale  integrazione  in
          considerazione della natura temporanea del rapporto.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  19  del   decreto
          legislativo   21   gennaio   2004,   n.   38   (Istituzione
          dell'Istituto nazionale di ricerca metrologica  (I.N.RI.M.)
          a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137),
          come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 19. (Personale).  - 1. Il rapporto di lavoro  dei
          dipendenti  dell'I.N.RI.M.  e'  regolato  ai  sensi   delle
          disposizioni di cui al decreto legislativo 30  marzo  2001,
          n. 165, agli articoli 14 e 15 della legge 24  giugno  1997,
          n. 196, al decreto legislativo 27 luglio 1999,  n.  297,  e
          all'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
          Alle  selezioni  pubbliche  per   le   assunzioni   possono
          partecipare, se in possesso dei requisiti richiesti,  anche
          cittadini stranieri. 
              2. (abrogato) 
              3.   Ferme   restando   le   disposizioni   vigenti   e
          contrattuali per le assunzioni a  tempo  determinato  negli
          enti  di   ricerca   l'I.N.RI.M.   sentito   il   consiglio
          scientifico, nell'ambito del 10 per cento dell'organico dei
          ricercatori e tecnologi, nei limiti delle disponibilita' di
          bilancio e della consistenza dell'apposito fondo dell'ente,
          puo' inoltre assumere con chiamata diretta, con contratto a
          tempo determinato per specifici progetti di ricerca, per la
          durata del progetto e, comunque,  non  superiore  a  cinque
          anni, ricercatori o tecnologi  italiani  o  stranieri,  con
          documentata  produzione  scientifica   di   eccellenza,   o
          documentata attivita' di  ricerca  in  enti  di  ricerca  o
          imprese private o in atenei stranieri o in  istituzioni  di
          ricerca internazionali; nelle predette ipotesi di  chiamata
          diretta il trattamento economico  e'  rapportato  a  quello
          previsto dal contratto collettivo nazionale di comparto per
          le medesime qualifiche, con una eventuale  integrazione  in
          considerazione della natura temporanea del rapporto. 
              4. L'I.N.RI.M., con proprio regolamento  sul  personale
          ai  sensi  dell'art.  17,  disciplina   le   procedure   di
          assunzione ai  diversi  livelli  e  profili  del  personale
          ricercatore e tecnologo, valorizzando  prioritariamente  le
          esperienze di ricerca effettuate all'estero  ovvero  presso
          universita' o imprese nel rispetto dei seguenti principi: 
                a) il rapporto di lavoro a tempo  indeterminato  come
          ricercatore  o  tecnologo  dell'ente  si  instaura,  per  i
          livelli di ricercatore,  primo  ricercatore,  dirigente  di
          ricerca, tecnologo, primo tecnologo e  dirigente  tecnologo
          previo  l'espletamento  di  concorsi  pubblici   per   aree
          scientifiche  o  settori  tecnologici,  idonei  a  valutare
          competenze   e   attitudini    finalizzate    all'attivita'
          richiesta, mediante il  ricorso  a  specifiche  commissioni
          giudicatrici  costituite  in  maggioranza   da   componenti
          esterni all'ente e presiedute da  dirigenti  di  ricerca  o
          tecnologi dell'ente o dipendenti da un  ente  del  comparto
          ricerca ovvero ancora da professori universitari  ordinari,
          con comprovata esperienza internazionale. Per accedere alla
          selezione  per  il  livello  iniziale  occorre  essere   in
          possesso  del  titolo  di  dottore  di  ricerca   attinente
          all'attivita' richiesta dal bando ovvero aver svolto per un
          triennio  attivita'  di  ricerca   presso   universita'   o
          qualificati enti, organismi o centri di ricerca pubblici  o
          privati ovvero nell'ambito dei contratti di cui al comma 3,
          ovvero di assegni di ricerca  banditi  dall'ente  ai  sensi
          dell'art. 51, comma 6, della legge  27  dicembre  1997,  n.
          449, con valutazione finale delle attivita'; 
                b)  la  periodicita'  dei  concorsi  e'   determinata
          secondo le cadenze indicate nel piano triennale.» 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  3   del   decreto
          legislativo 19  novembre  2004,  n.  286  (Istituzione  del
          Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo  di
          istruzione e di formazione, nonche'  riordino  dell'omonimo
          istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo
          2003, n. 53), come modificato dal presente decreto: 
                Art.  3.  Compiti  dell'Istituto  nazionale  per   la
          valutazione  del  sistema  educativo  di  istruzione  e  di
          formazione. 
              1. (abrogato) 
              2. Gli esiti delle attivita' svolte ai sensi del  comma
          1 sono oggetto di apposite relazioni al  Ministro,  che  ne
          da' comunicazione alla Conferenza unificata di cui all'art.
          8 del decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281.  Le
          relazioni riferiscono sui  risultati  e  possono  segnalare
          indicatori ritenuti utili al miglioramento  della  qualita'
          complessiva del Sistema.  Relativamente  al  sistema  della
          formazione  professionale  tali  indicatori  sono  definiti
          previa intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche
          sociali e sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8
          del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Agli  esiti
          di  verifica  il  Ministero,  nel  rispetto  della  vigente
          normativa sulla protezione  dei  dati  personali,  assicura
          idonee forme di pubblicita' e conoscenza. 
              3. Il Ministro relaziona  al  Parlamento,  con  cadenza
          triennale, sugli esiti della valutazione. 
              4.  L'Istituto   pubblica   ogni   anno   un   rapporto
          sull'attivita' svolta.» 
              - Per il testo dell'art. 1, comma  5,  della  legge  27
          settembre 2007, n. 165 si veda la nota all'art. 3.