La Cassazione si schiera a favore dell'Inail
Analisi di un'importante sentenza in materia di risarcibilità da parte dell'Istituto pubblico dell'infortunio in itinere. Cambiato definitivamente l'orientamento giurisprudenziale.
Una recente pronuncia della Cassazione sez. Lavoro, la n° 995/2007, ha definitivamente cambiato, con il suo giudicato, l'orientamento dominante in materia di risarcibilità dell'infortunio in itinere.
La pronuncia ha definito in modo semplificativo, "comodità personale" il risparmio di tempo di 40 minuti, possibile solo con l'utilizzo del mezzo privato, ribadendo, inoltre, che "il mezzo pubblico è lo strumento normale per la mobilità delle persone, comportando il grado minimo di esposizione al rischio della strada",
Secondo la Corte di Cassazione per recarsi al lavoro, insomma, devono essere utilizzati gli itinerari e i mezzi più sicuri, ritenendo non indennizzabile l'infortunio qualora occorso durante l'utilizzo del mezzo privato se in presenza di mezzo pubblico.
Il caso posto all'attenzione della Corte e stato quello di una lavoratrice part-time che proponeva appello avverso una sentenza di rigetto alla sua domanda di condanna dell'INAIL per la corresponsione di una rendita per infortunio sul lavoro.
Istauratosi regolarmente il contraddittorio, la Corte territoriale competente per l'Aquila rigettava l'appello osservando che il tempo di percorrenza (circa un'ora) per raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici non era da ritenere abnorme rispetto a quello di circa venti minuti ottenibile con l'utilizzo del mezzo privato, configurandosi tale scelta una mera comodità personale.
Continuava, poi, affermando che solo differenze di orari di percorrenza, di significativa rilevanza, possono consentire l'indennizzabilità del sinistro occorso al lavoratore durante il tragitto per recarsi al lavoro con il proprio autoveicolo.
Avverso tale sentenza la ricorrente proponeva ricorso per Cassazione.
Anche la Corte di Cassazione, con la summenzionata sentenza, accogliendo l'interpretazione della Corte d'appello, rigettava il ricorso.
Da un breve excursus normativo si rileva che la norma che introdusse l'istituto fu la legge n°15/63 con cui si delegava al Governo di emanare norme intese a disciplinare l'infortunio in itinere, affinchè rientrassero nella tutela assicurativa gli eventi verificatisi al lavoratore durante il percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro alla propria residenza, salvo le interruzioni per motivi personali o indipendenti dallo stesso.
Tale delega fu rinnovata, successivamente, con D.p.r. n°1124/65, e solo dopo un'ulteriore delega conferita con L.144/99, trovò attuazione l'art.12 del D.lgs. n°38 del 2000, il cui disposto prevedeva l'indennizzabilità dell'infortunio in itinere qualora esistessero requisiti quali: un nesso eziologico tra il percorso seguito e l'evento (iter normale per recarsi da casa al lavoro e viceversa), un nesso causale tra l'itinerario seguito e l'attività lavorativa (criterio temporale) ed infine la sussistenza di necessità dell'uso del veicolo privato.
Proprio quest'ultimo requisito, nonostante i rilevanti problemi applicativi e interpretativi connessi alla difficoltà di definire il significato da attribuirgli con certezza, è stato oggetto di copiosa e consolidata giurisprudenza, almeno sino ad ora.
La precedente casistica giurisprudenziale presentava, infatti, diverse sentenze con cui i giudici affermavano la sussistenza del nesso tra la prestazione e l'infortunio ritenendo che l'utilizzo del mezzo privato fosse giustificato e necessario per garantire al lavoratore l'espletamento di tutte quelle attività rientranti nel concetto di padre di famiglia, affermando un richiamo esplicito ai principi costituzionali di tutela dei diritti fondamentali del lavoratore (Cass.10750/2001- Cass.659/2002.)
Con la recente sentenza si è avuto, però, un vero cambiamento di rotta; la Cassazione ritenendo "mera comodità personale" l'utilizzo del mezzo privato, ha ignorato che la scelta dello stesso è spesso collegata e/o giustificata da situazioni d'incompatibilità dell'utilizzo del mezzo pubblico con proprie situazioni familiari e, conseguentemente, ha fatto venir meno il principio di uguale tutela che è da riconoscere, in applicazione degli artt. 29 e 31 della Costituzione, al diritto - dovere di tener conto anche delle esigenze familiari.
Altra nota di demerito? Occorre, infine, porre l'accento sul fatto che, nella legislazione di altri Paesi Europei, la copertura assicurativa non è condizionata dalla scelta del mezzo di trasporto, ma solo all'uso ragionevole di un mezzo adeguato alla necessità dello spostamento.
di Secondulfo Lucia
Avvocato specializzato in diritto del lavoro
Tratto da Denaro.it - 5 marzo 2008