Il riordino all’esame del Consiglio di Stato
Antitrust: disciplina illogica sui tirocini.
ROMA. L’adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha esaminato la riforma dei percorsi di accesso alle professioni che – nelle intenzioni del sottosegretario all’Istruzione, Maria Grazia Siliquini – dovrebbe riscrivere il Dpr 328/01. Da Palazzo Spada non è filtrata alcuna anticipazione. Tuttavia, il parere favorevole dei giudici amministrativi è tutt’altro che scontato. Tra gli elementi del dossier che hanno guidato la decisione figura anche una segnalazione dell’Antitrast del 7 marzo che mette in rilievo una certa irrazionalità nell’obbligo generalizzato del tirocinio.
Per altro, la difesa dell’ufficio legislativo dell’Istruzione rispetto alle perplessità formulate dalla sezione consultiva per gli atti normativi (adunanza del 23 gennaio) potrebbe non aver dato risposta al “cuore” del problema. I titoli di studio – tra i requisiti per candidarsi all’abilitazione – non rientrano, secondo la sezione consultiva, nell’alveo dell’esame di Stato. Piuttosto, figurano tra le competenze concorrenti ben delineate in questi anni dalla Corte costituzionale: infatti, in base alla ripartizione avallata dalla Consulta, lo Stato individua – con legge e non con regolamento – le figure professionali e i relativi curricula di studio. Alle Regioni spetta poi la disciplina “di dettaglio” e a corollario, che può essere assunta con regolamento. Di fronte all’obiezione di fondo mossa dalla sezione consultiva del Consiglio di Stato, il ministero ha richiamato il decreto legislativo La Loggia sulle competenze in materia di professioni, che però non fa accenno ai titoli di studio. E alla fine potrebbe non risultare risolutivo, a vantaggio del ministero, l’argomento dell’Istruzione circa la delegificazione della disciplina rispetto alle regole per i percorsi universitari (si veda “Il Sole-24 Ore” dell’11 marzo).
A mettere il dito sui punti deboli dello schema di Dpr è stato – da ultimo – anche Antonio Catricalà, presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato. Secondo Catricalà “non appare giustificata la previsione di un tirocinio obbligatorio laddove attualmente non previsto o un’eccessiva durata dello stesso”. L’Antitrust rileva, per esempio, l’illogicità di un tirocinio semestrale per gli architetti e annuale per gli ingegneri. Una differenza non spiegabile se non con le differenti richieste dei Consigli nazionali. “Nel caso della professione di ingegnere – continua l’Autorità – non appare ulteriormente proporzionata la previsione di un tirocinio di sei mesi nel caso in cui gli iscritti alla sezione A dell’Albo richiedano l’iscrizione ad altro settore, potendo essere sufficiente la previsione del superamento di un ulteriore esame di Stato”.
L’Autorità censura poi l’eccessiva presenza dei rappresentanti degli Ordini nelle commissioni esaminatrici.
Infine, la questione delle esclusive, assegnate di fatto agli iscritti all’Albo nel settore dell’ingegneria dell’informazione. Con l’istituzione dell’elenco, gli informatici – per poter svolgere la “loro” attività - sono – “vincolati” dal 2001 all’esame di Stato e all’iscrizione all’Albo. Si è dunque venuta a creare una riserva – con il Dpr 328/01, perpetuata con lo schema Siliquini – che non appare giustificata, visto che “non sembrano sussistere asimmetrie informative tali da giustificare una limitazione della concorrenza attraverso l’imposizione di barriere all’accesso nel relativo mercato”.
L’Antitrust auspica, dunque, che venga “riconsiderata la riserva a favore degli ingegneri di attività proprie dei laureati in Informatica e Scienze dell’informazione”.
Non imponendo a questi ultimi la necessità di superare un esame di Stato.
tratto da il sole 24 ore del 14.03.06
a firma M.C.D.